Disciplina del servizio di vigilanza alla frontiera compiuto da militari
Testo vigente
VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA
Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
Art. 1
1. I militari comunque in servizio di vigilanza alle frontiere sono equiparati, nella esecuzione del servizio stesso, alle sentinelle in servizio di presidio.
Art. 2
1. Agli effetti dell'applicazione dell'art. 158 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, i predetti militari, quando scorgono persone che tentano di oltrepassare clandestinamente la linea di frontiera, debbono intimare l'alt con ogni mezzo idoneo a manifestare l'intimazione.
2. Contro le persone cui l'intimazione e' fatta, che persistano nel tentativo di varcare la frontiera, il militare in servizio di vigilanza puo' fare uso delle armi.
Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 18 aprile 1940-XVIII
VITTORIO EMANUELE
Mussolini - Grandi - Di Revel
Visto, il Guardasigilli: Grandi