Organizzazione e funzionamento del servizio antincendi nei porti
Testo vigente
VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA
Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
Art. 1
1. Il servizio antincendi nei porti del Regno, esclusi quelli delle provincie della Libia, dipende dai comandanti di porto ed e' esplicato dai Corpi provinciali dei vigili del fuoco.
2. Tale servizio comprende la prevenzione e la estinzione degli Incendi nei porti e loro dipendenze, sia a terra che a bordo delle navi e dei galleggianti, nonche' la prestazione dei servizi tecnici in genere, a mente del R. decreto-legge 27 febbraio 1939-XVII, n. 333, convertito nella legge 22 maggio 1939, anno XVII, n. 960.1
Art. 2
1. I porti, ai fini della presente legge, sono classificati in tre categorie secondo la tabella allegata A.
2. Le modificazioni eventualmente necessarie alla tabella stessa, saranno apportate con decreto Reale, su proposta del Ministro per le comunicazioni, di concerto con quelli per l'interno e per le finanze, da emanarsi a termini dell'art. 1 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100.
3. Nei porti di 1ª e 2ª categoria, saranno costituiti distaccamenti dei Corpi provinciali dei vigili del fuoco, dotati, oltre che di materiale terrestre, anche di materiale nautico antincendi e specialmente addestrati allo speciale servizio di prevenzione e di estinzione degli incendi a bordo delle navi.
4. Nei porti di 3ª categoria, sara' provveduto al servizio con i mezzi normali dei Corpi provinciali dei vigili del fuoco, integrati ove occorra da mezzi sussidiari.
Art. 3
1. I Corpi provinciali dei vigili del fuoco provvedono, a norma del R. decreto-legge 27 febbraio 1939-XVII, n. 333, convertito nella legge 22 maggio 1939-XVII, n. 960, a tutte le spese necessarie per il servizio antincendi nei porti.
2. I fondi a tal uopo necessari, saranno assegnali ai Corpi provinciali dalla Cassa sovvenzioni, istituita presso il Ministero dell'interno, a mente dell'art. 34 del sopra citato Regio decreto-legge.
3. Per le caserme e gli altri locali occorrenti ai distaccamenti portuari dei vigili del fuoco, rimangono ferme le disposizioni di cui all'art. 20 del Regio decreto-legge sopradetto.
Art. 4
1. Per i fini di cui all'articolo precedente, il Ministero dell'interno corrispondera' alla Cassa sovvenzioni:
a) la somma di L. 18.500.000, per le spese d'impianto, da ripartirsi nei due esercizi finanziari 1939-40 e 1940-41;
b) una somma annua per le spese di esercizio.
2. Il Ministero delle finanze provvedera' con propri decreti alle variazioni di bilancio occorrenti per lo stanziamento della somma di cui alla lettera a). La somma di cui alla lettera b) verra' annualmente determinata con la legge che approva lo stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno.
3. Le deliberazioni prese dal Consiglio di amministrazione della Cassa sovvenzioni, a mente dell'art. 35 del R. decreto-legge 27 febbraio 1939-XVII, n. 333, convertito nella legge 22 maggio 1939-XVII, n. 960, su materie interessanti il servizio antincendi nei porti, sono soggette all'approvazione del Ministero delle comunicazioni oltre che di quello dell'interno.
4. Le proposte di spese di carattere straordinario e le proposte di alienazione di materiale dei distaccamenti portuali sono fatte dal comandante provinciale dei vigili del fuoco, previo concerto col comandante del porto.
Art. 5
1. Gli impianti idrici dei porti devono essere dotati delle bocche da incendio, nel numero ritenuto necessario.
2. L'Amministrazione della marina mercantile puo', con proprio provvedimento, fare obbligo ai concessionari di aree o di manufatti o di altri impianti demaniali nell'ambito dei porti, di organizzare propri servizi di prevenzione di estinzione incendi, anche nel corso di validita' dei contratti di concessione e senza variazione delle altre clausole contrattuali. Puo' ugualmente fare obbligo ai concessionari degli impianti idrici di organizzare il loro servizio, in rapporto alle necessita' di quello antincendi.
Art. 6
1. I comandanti di porto possono disporre che nell'esecuzione di lavori per la costruzione, l'allestimento, riparazione e la manutenzione delle navi, siano osservate speciali norme e cautele ai fini della prevenzione degli incendi.
Art. 7
1. I rimorchiatori in esercizio nei porti devono essere provveduti delle sistemazioni antincendi che, in relazione alle caratteristiche dei rimorchiatori stessi, saranno stabilite dal Ministero delle comunicazioni, Marina mercantile, sentito il Ministero dell'interno.
2. I comandanti di porto possono fare obbligo ai concessionari dei servizi di rimorchio previsti dall'art. 190 Codice per la marina mercantile, di mantenere uno o piu' rimorchiatori in servizio di guardia, anche permanente.
Art. 8
1. Fermi restando i poteri loro conferiti dal Codice per la marina mercantile, e da altri provvedimenti, i comandanti di porto, ai fini della prevenzione degli incendi, hanno facolta' di disporre:
a) che i comandanti delle navi mercantili nazionali ed estere, durante la loro sosta in porto, presentino all'Ufficio marittimo i piani delle navi e i piani del carico e forniscano tutti gli elementi che siano loro richiesti, circa l'organizzazione del servizio antincendio di bordo;
b) che le navi predette mantengano in efficienza e in istato di rapido funzionamento, durante la sosta in porto, gli impianti e i servizi di bordo per la segnalazione e l'estinzione degli incendi;
c) che sulle navi stesse sia stabilito un servizio permanente di vigilanza a mezzo del personale di bordo o di personale del luogo, a cio' espressamente autorizzato;
d) che le navi suddette si prestino ad esercitazioni antincendi a bordo dei vigili del fuoco e delle squadre ausiliarie di cui all'art.
9.
2. I comandanti di porto possono, ai fini di cui sopra, disporre accertamenti a bordo, a mezzo dei vigili dei fuoco e degli altri organi dipendenti.
Art. 9
1. Per integrare l'opera dei vigili del fuoco, i comandanti di porto, di concerto col competente comandante provinciale, costituiranno, ove necessario, squadre ausiliarie antincendi, formate da personale volontario appartenente alla gente di mare o alle maestranze portuali. Il personale componente tali squadre, e' chiamato a prestar servizio per addestramento o per prestazione di soccorso ed e' retribuito limitatamente a tale servizio.
Art. 10
1. In caso d'incendio o di altro sinistro, che richieda l'applicazione di misure previste dalla presente legge, il comandante del porto assume la direzione dei soccorsi. Egli puo' procedere, senza alcuna formalita', alla requisizione di ogni mezzo nautico o terrestre, esistente nell'ambito portuale.
2. Nella sua opera di direzione, il comandante del porto coordina, alla azione dei reparti dei vigili del fuoco, quella di tutti gli altri mezzi nautici e terrestri e le prestazioni delle persone che, a termine del Codice per la marina mercantile, sono tenute a rispondere alle richieste dell'autorita' marittima.
3. I comandanti delle Forze armate e di Polizia, che intervengano sul luogo del sinistro, per mantenere l'ordine pubblico o per concorrere nell'opera di soccorso, debbono agire in conformita' delle disposizioni impartite dal comandante del porto.
Art. 11
1. Il comandante dei reparti di soccorso dei vigili del fuoco, assume la direzione e la responsabilita' tecnica dell'impiego dei mezzi e degli uomini dei propri reparti e delle squadre ausiliarie previste dall'art. 9.