Organizzazione della Nazione per la guerra
Testo vigente
VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA
Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
Art. 1
1. Il Governo ha il compito:
1) di preparare, sin dal tempo di pace, l'organizzazione e la mobilitazione della Nazione per la guerra;
2) di attivare, non appena ne riconosca la necessita', dirigere, coordinare e controllare la mobilitazione della Nazione.
Art. 2
1. Il Governo, ai fini dell'organizzazione della Nazione per la guerra:
1) stabilisce i compiti della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Partito Nazionale Fascista, e dei singoli Ministeri;
2) costituisce, non appena ne riconosca la necessita' - per decreto Reale, su proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo - speciali organi ed uffici;
3) disciplina, coordina e controlla le attivita' degli enti pubblici e privati comunque interessati alla preparazione dell'organizzazione e della mobilitazione della Nazione per la guerra;
4) assicura:
a) lo sviluppo e la migliore utilizzazione delle risorse e delle attivita' della Nazione per conseguire la vittoria;
b) la costituzione di scorte adeguate di derrate e materie prime.
Art. 3
1. La Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Partito Nazionale Fascista ed i singoli Ministeri comunicano alla Commissione Suprema di difesa, per la necessaria azione di coordinamento, i progetti e gli studi predisposti in relazione al n. 1. del precedente art. 2.
Art. 4
1. La mobilitazione della Nazione per la guerra consta della mobilitazione militare e della mobilitazione civile, ciascuna delle quali puo' essere generale o parziale.
2. La mobilitazione militare consiste nel passaggio delle Forze armate dal piede di pace a quello di guerra, secondo norme e modalita' stabilite dai Ministeri interessati.
3. La mobilitazione civile consiste nel passaggio delle pubbliche amministrazioni, delle industrie, dei servizi, aziende ed enti necessari alla vita, alla resistenza ed alla difesa della Nazione, dallo stato di pace allo stato di guerra.
Art. 5
1. In caso di mobilitazione generale e in caso di mobilitazione parziale, gli enti di diritto o di fatto comunque costituiti nello Stato, i cittadini non soggetti ad obblighi militari, compresi le donne ed i Minori di eta' superiore ai 14 anni, e coloro che, pur avendo tali obblighi, non si trovino, per qualsiasi motivo, incorporati in un reparto militare, hanno il dovere di concorrere alla difesa ed alla resistenza della Nazione con spirito di devozione e di sacrificio di combattenti, e possono essere mobilitati civilmente e conseguentemente sottoposti ad una disciplina di guerra.
Art. 6
1. Il ritorno dai compiti, funzioni ed organizzazione di guerra ai compiti, funzioni ed organizzazione di pace costituisce la mobilitazione della Nazione.
2. La smobilitazione puo' essere, come la mobilitazione, generale o parziale.
Art. 7
1. La mobilitazione e la smobilitazione civile dei cittadini e degli enti di cui ai precedenti articoli 4, 5 e 6 vengono preparate ed attuate secondo la legge sulla disciplina di guerra ed il regolamento per la sua applicazione.
Art. 8
1. La mobilitazione e la smobilitazione della Nazione, tanto generali quanto parziali, vengono ordinate per decreto Reale, su proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, in seguito a deliberazione del Consiglio dei Ministri.
2. Qualora speciali ragioni lo consiglino, la mobilitazione e la smobilitazione potranno essere disposte anche senza la pubblicazione del relativo decreto sulla Gazzetta Ufficiale.
Art. 9
1. La mobilitazione e la smobilitazione della Nazione vengono preparate e si svolgono secondo un piano generale che viene predisposto dalla Commissione Suprema di difesa.
2. La mobilitazione e la smobilitazione civile, sono preparate e si svolgono secondo piani che, sulla base di quello generale, vengano elaborati dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, dal Partito Nazionale Fascista, dai Ministeri ed organi dipendenti, e per gli stabilimenti delle industrie private che esplicano attivita' inerenti alle fabbricazioni di guerra, dal Commissariato generale per le fabbricazioni di guerra.
3. Tali piani vengono comunicati alla Commissione Suprema di difesa per la necessaria azione coordinatrice.
Art. 10
1. Il Ministero delle finanze, in base ai preventivi della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Partito Nazionale Fascista, dei singoli Ministeri e del Commissariato generale per le fabbricazioni di guerra, concreta il piano generale finanziario.
Art. 11
1. I piani di smobilitazione vengono elaborati in tempo di pace solamente nelle linee generali e saranno sviluppati e completati nel corso della guerra in conformita' della situazione.
Art. 12
1. Per predisporre, disciplinare e coordinare tutti i provvedimenti per il pronto ed ordinato passaggio dai compiti, funzioni ed organizzazione di pace, ai compiti, funzioni ed organizzazione previsti per la guerra, per preparare e tenere aggiornati gli elaborati di mobilitazione (piani, istruzioni, regolamenti) e per dirigere e coordinare le operazioni di mobilitazione dei dipendenti organi ed uffici, vengono istituiti, sin dal tempo di pace, uffici di mobilitazione civile:
1) presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri;
2) presso il Partito Nazionale Fomenta, presso ogni Ministero, e, occorrendo, presso i dipendenti organi periferici;
3) presso ogni Prefettura;
4) presso ogni Comune;
5) presso quegli enti, servizi, industrie ed aziende che, dovendo provvedere al soddisfacimento degli essenziali bisogni della Nazione in guerra, vengono designati dalla Commissione Suprema di difesa su proposta dei Ministeri interessati e del Commissariato generale per le fabbricazioni di guerra.
2. Nei Comuni con popolazione inferiore ai 5000 abitanti, in luogo dei suddetti uffici comunali di mobilitazione civile, provvedono gli organi normali del Comune.
Art. 13
1. La sorveglianza ed il controllo sulla preparazione e sullo svolgimento della mobilitazione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Partito Nazionale Fascista, dei singoli Ministeri e degli organi ed enti comunque da essi dipendenti o controllati, spettano ai Ministri responsabili e, per gli stabilimenti delle industrie private che esplicano attivita' inerenti alle fabbricazioni di guerra, al Commissario generale per le fabbricazioni di guerra.
Art. 14
1. La mobilitazione e la smobilitazione della Nazione, tanto generali quanto parziali, si preparano e si attuano in base alle disposizioni della presente legge ed a quelle della legge sulla disciplina di guerra e relativo regolamento, delle leggi militari e di ogni altra disposizione, prescrizione, istruzione che dalle anzidette leggi trae origine.
2. Le disposizioni complementari per la preparazione e l'attuazione della mobilitazione e della smobilitazione sono stabilite dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, dal Partito Nazionale Fascista, dai Ministeri interessati e dal Commissariato generale per le fabbricazioni di guerra, ciascuno per la parte di propria competenza.
Art. 15
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212