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Norme per evitare il frazionamento delle unita' poderali assegnate a contadini diretti coltivatori

Testo vigente

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA
Il Senato e la Camera dei Pasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1

1. Le unita' poderali costituite in comprensori di bonifica da enti di colonizzazione o da Consorzi di bonifica ed assegnate in proprieta' a contadini diretti coltivatori, non possono essere frazionate per effetto di trasferimenti a causa di morte o per atti tra vivi.1

Art. 2

1. Gli enti di colonizzazione o i Consorzi di bonifica devono far risultare dalle note di trascrizione degli atti di assegnazione di unita' poderali l'esistenza, del vincolo di indivisibilita' dei fondi, ai sensi della presente legge.

2. In difetto, il vincolo di indivisibilita' non puo' essere opposto ai terzi.

Art. 3

1. Sono nulli gli atti tra vivi che abbiano per effetto il frazionamento dell'unita' poderale, salvo quanto e' disposto nel secondo comma dell'articolo precedente.

2. La nullita' puo' essere fatta valere, nel termine di cinque anni dalla data dell'atto, dal titolare dell'unita' poderale, dagli enti di colonizzazione o dai Consorzi di bonifica che hanno fatto l'assegnazione e dal pubblico ministero.

Art. 4

1. Sono nulle le disposizioni testamentarie che hanno per effetto il frazionamento dell'unita' poderale.

2. La nullita' puo' essere fatta valere da ciascuno dei coeredi dell'unita' poderale, dagli Enti di colonizzazione o dai Consorzi di bonifica che hanno fatto l'assegnazione e dal pubblico ministero entro il termine di cinque anni dalla data in cui e' stata data esecuzione alle disposizioni testamentarie.

Art. 5

1. Nel caso di morte del titolare dell'unita' poderale, essa e' assegnata al coerede designato dal testatore e, in mancanza, ed uno dei coeredi che sia disposto ad accettarne l'attribuzione e sia idoneo ad assumerne l'esercizio.

2. Nel caso in cui nessuno dei coeredi sia disposto ad accettarne l'attribuzione si procede alla vendita dell'unita' poderale con le modalita' concordate fra gli interessati o stabilite, in caso di disaccordo tra i coeredi, dall'autorita' giudiziaria e si provvede col prezzo alla soddisfazione delle quote ereditarie.

3. In caso di disaccordo tra i decide l'autorita' giudiziaria con riguardo alle condizioni e attitudini personali. L'autorita' giudiziaria, su istanza dei coeredi che rappresentino la maggioranza delle quote ereditarie, puo' anche decidere che il fondo sia assegnato in comunione a tutti gli eredi e a quelli fra essi che intendano vivere in comunione.

4. Chiunque degli interessati puo' chiedere lo scioglimento della comunione dopo trascorso un anno dall'inizio di essa. In tal caso si procede alla vendita dell'unita' poderale, con le modalita' di cui al comma 2° del presente articolo.

Art. 6

1. I coeredi esclusi dall'assegnazione del fondo sono soddisfatti dalle rispettive quote con gli altri beni mobili o immobili caduti in eredita' e, in mancanza, hanno diritto di ottenere dall'assegnatario, o solidalmente dagli assegnatati dell'unita' poderale, la quota di loro spettanza o la parte di essa non soddisfatta con l'attribuzione degli altri beni ereditari.

2. Il credito dei coeredi puo' essere pagato in rate comprensive dell'interesse legale in un termine non superiore, a 10 anni ed e' garantito da ipoteca legale sul fondo.

3. Se l'assegnatario o gli assegnatari, non paghino le somme dovute alla scadenza prefissa, si procede alla vendita del fondo nel modo e con gli effetti previsti dal secondo comma dell'art. 5.

Art. 7

1. Nelle materie contemplate dai precedenti articoli 5 e 6, la competenza a provvedere spetta al tribunale del luogo in cui e' situata tutta o la maggior parte dell'unita' poderale. Il tribunale provvede con decreto, su ricorso di alcuno degli interessati, sentite le parti, il pubblico ministero e l'ispettore provinciale dell'agricoltura competente per territorio.

Art. 8

1. La stipulazione di mutui da parte dell'assegnatario o degli assegnatari, coltivatori diretti del fondo, per il pagamento della quota ai coeredi e' considerata come operazione di credito agrario di miglioramento, salvo per quanto riguarda il concorso statale negli interessi che non e' concedibile e salva l'applicazione dei privilegi tributari ai soli mutui che vengono contratti con istituti i quali fruiscono di tali agevolazioni.

Art. 9

1. In caso di esecuzione forzata, l'espropriazione avra' per oggetto l'intera unita' poderale.

2. Le pertinenze dell'unita' poderale possono essere pignorate solo in difetto di altri mobili.

3. Il pretore, su istanza del debitore, e sentito il creditore puo', con ordinanza non soggetta a impugnazione, o sottrarre al pignoramento quelle fra le pertinenze la cui utilizzazione diretta sia necessaria per la conduzione del fondo, ovvero adottare altri provvedimenti idonei a conciliare le esignze della produzione con l'interesse del creditore.

Art. 10

1. Nei casi in cui esista vincolo di indivisibilita' dell'unita' poderale, il vincolo puo' essere rimosso a tutti gli effetti previsti dalla presente legge, quando per sopravvenute Circostanze il fondo risulti divisibile in piu' unita' fondiarie organiche.

2. Sulla rimozione del vincolo decide l'autorita' giudiziaria a termini dell'art. 7, sulla base del giudizio tecnico espresso dall'ispettore provinciale dell'agricoltura.

3. Il provvedimento di rimozione del vincolo deve essere annotato a margine della trascrizione dell'atto di assegnazione dell'unita' poderale.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta, nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 3 giugno l940-XVIII
VITTORIO EMANUELE
Mussolini - Tassinari - Grandi - Di Revel
Visto, il Guardasigilli: Grandi