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Trattamento degli impiegati privati richiamati alle armi

Testo vigente

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA
Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1

1. Agli impiegati privati richiamati alle armi per qualunque esigenza nelle Forze armate, che risultino all'atto del richiamo alle dipendenze dei datori di lavoro di cui all'art. 4 della presente legge, e' dovuta:

  1. a) per i primi due mesi una indennita' mensile pari alla retribuzione;

  2. b) successivamente a tale periodo e sino alla fine del richiamo, nel caso che il trattamento economico militare sia inferiore alla retribuzione inerente all'impiego, una indennita' mensile pari alla differenza tra i due trattamenti.

2. L'indennita' di cui alla lettera a) non puo' essere concessa, nel periodo di un anno, che per l'ammontare di due mensilita' della retribuzione anche se nel periodo stesso l'impiegato sia assoggettato a piu' richiami eccedenti i due mesi.

3. In favore degli impiegati suindicati sara' continuato, sino alla fine del richiamo, il versamento dei contributi relativi all'assicurazione obbligatoria per l'invalidita' o vecchiaia e per altre forme di previdenza obbligatoria, sostitutive o integrative di essa, nella misura dovuta sull'ultima retribuzione mensile percepita al momento del richiamo e saranno loro pure corrisposti, sino alla fine del richiamo, gli assegni familiari nella misura spettante al momento di esso, salve le variazioni conseguenti a modifiche nel loro stato di famiglia.

4. Gli impiegati suindicati hanno diritto alla conservazione del posto. Il tempo passato in servizio militare deve essere computato agli effetti dell'anzianita'.9

Art. 2

1. Hanno diritto al trattamento previsto dalla presente legge i dipendenti dai datori di lavoro di cui all'art. 4, che abbiano la qualifica di impiegato ai sensi del R. decreto-legge 13 novembre 1924-III, n. 1825, e quelli che, per contratto collettivo di lavoro, o norme equiparate o per regolamento organico abbiano un trattamento equivalente o superiore a quello previsto da detto decreto per il caso di richiamo alle armi.

2. Sono assimilati ai richiamati coloro che, in caso di esigenze di carattere eccezionale, si siano arruolati volontariamente anche per anticipazione di leva, nonche':

  1. a) gli ascritti a ferma minima di terzo grado;

  2. b) i riformati;

  3. c) coloro che siano stati dispensati dall'adempiere gli obblighi di leva, perche' residenti all'estero e siano rientrati in patria dopo il compimento del 32° anno;

3. i quali vengano chiamati per la prima volta a prestare servizio militare in dipendenza delle esigenze predette.9

Art. 3

1. Per provvedere al trattamento previsto dall'art. 1 e' istituita, presso l'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale, la Cassa per il trattamento di richiamo alle armi degli impiegati privati ed e' posto a carico dei datoti di lavoro l'obbligo del versamento, a favore di essa, di un contributo che e' determinato, modificato, o sospeso, sentito il Comitato di cui all'art. 23, con decreto del Ministro per le corporazioni di concerto con quello per le finanze, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale del Regno.

2. Esso e' fissato in una aliquota percentuale della retribuzione corrisposta ai lavoratori di cui al seguente articolo.9

Art. 4

1. Sono tenuti al versamento del contributo i datori di lavoro rappresentati dalle Confederazioni fasciste degli industriali, degli agricoltori, dei commercianti, delle aziende del credito e della assicurazione e dei professionisti e artisti, che abbiano alle loro dipendenze lavoratori con qualifica di impiegato ai sensi del R. decreto-legge 13 novembre 1924-III, numero 1825, o ai quali sia assicurato, per contratto collettivo di lavoro o norme equiparate o per regolamento organico un trattamento equivalente o superiore a quello previsto dal detto decreto per il caso di richiamo alle armi, nonche' gli enti cooperativi, anche di fatto, che abbiano alle loro dipendenze lavoratori con la qualifica o il trattamento predetti, ivi compresi i soci che prestano, con tale qualifica o trattamento, attivita' retribuita presso gli enti stessi.

2. Il contributo e' dovuto anche per il personale femminile avente qualifica impiegatizia.9

Art. 5

1. In caso di cessazione completa dell'attivita' dell'azienda, ai dipendenti non sara' continuato il trattamento previsto all'art. 1.

2. In caso di fallimento del titolare, il diritto al trattamento predetto ha termine con la data di chiusura del fallimento.9

Art. 6

1. La retribuzione inerente all'impiego ai fini della determinazione dei contributi e delle indennita' previsti dall'art. 1 e' costituita, oltre che dallo stipendio, da tutte le indennita' continuative di ammontare determinato, dalle provvigioni, dai premi di produzione e dalle partecipazioni agli utili, ed in genere da tutti gli elementi considerati costitutivi della retribuzione dai contratti collettivi di lavoro; se il dipendente e' rimunerato in tutto o in parte a provvigione, con premi di produzione o partecipazione, l'indennita' stessa e' calcolata in base ai criteri fissati nell'ultimo capoverso dell'art. 10 del R. decreto-legge 13 novembre 1924-III, n. 1825.

2. Il trattamento economico militare comprende lo stipendio o la paga, il supplemento di servizio attivo o la sovrapaga, l'aggiunta di famiglia o l'indennita' di caroviveri, escluso ogni altro assegno o indennita'.

3. Per la determinazione del trattamento militare sara' approvata dal Comitato, di cui all'art. 23, apposita tabella, da compilarsi avendo riguardo alle misure degli stipendi, paghe, supplementi di servizio attivo, sovrapaghe, aggiunta di famiglia o indennita' di caroviveri, vigenti per gli ufficiali e sottufficiali e per gli appartenenti alle Forze armate il cui trattamento sia superiore a quello dovuto ai soldati e graduati del Regio esercito.9

Art. 7

1. I contributi dovuti alla Cassa e le indennita' previsti dalla presente legge, si prescrivono entro due anni con decorrenza, per i contributi, dal giorno in cui i contributi stessi dovevano essere versati, e per le indennita' dalla fine del richiamo.

2. La prescrizione delle indennita' e' interrotta nel caso di richiesta scritta all'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale, o in seguito a disposizione dell'Ispettorato corporativo.9

Art. 8

1. Le indennita' previste dall'art. 1 della presente legge sono pagate dai datori di lavoro all'impiegato per conto della Cassa, che provvede al loro rimborso a norma degli articoli seguenti.

2. A cura del datore di lavoro e' trattenuta su di esse l'imposta di ricchezza mobile, in quanto dovuta, e il relativo importo e' versato all'Erario.

3. L'impiegato, con dichiarazione autenticata dall'autorita', militare da cui esso dipende o in altri modi consentiti dalla legge, puo' delegare altra persona per la riscossione delle indennita'.9

Art. 9

1. Al versamento dei contributi, da farsi a norma del penultimo comma dell'articolo 1, per l'assicurazione obbligatoria invalidita' e vecchiaia e altre forme di previdenza sostitutive o integrative di essa e alla corresponsione degli assegni familiari, a norma dello stesso comma, come al pagamento dei contributi relativi, si provvede in conformita' delle disposizioni vigenti.

2. I contributi a carico del lavoratore sono trattenuti sullo ammontare delle indennita' di richiamo ad esse spettanti.

3. I contributi a carico del datore di lavoro sono da questi addebitati alla Cassa e conteggiati a norma dell'art. 12.

4. Qualora l'impiegato non abbia diritto ad alcuna indennita' per essere il trattamento economico militare da esso goduto superiore alla retribuzione inerente all'impiego, e non provvede a rimettere la quota dei contributi a suo carico al datore di lavoro, questi limita il versamento dei contributi alla quota da esso dovuta.

5. Di conseguenza la misura delle prestazioni dell'assicurazione per l'invalidita' e vecchiaia viene calcolata in rapporto ai contributi effettivamente versati e quella delle altre forme di previdenza suddette e proporzionatamente ridotta.9

Art. 10

1. Per ottenere le indennita' gli aventi diritto sono tenuti a presentare al proprio datore di lavoro un documento della autorita' militare o del podesta' attestante il richiamo e a presentare, ogni tre mesi, un certificato della stessa autorita' militare oppure del podesta' comprovante la loro permanenza in servizio militare e il grado rivestito.

2. Il datore di lavoro e' tenuto a pagare, per conto della cassa, le indennita', per un periodo di 90 giorni dalla data dell'ultimo certificato, alla scadenza del normale periodo di corresponsione delle retribuzioni.9

Art. 11

1. Entro i primi dieci giorni di ciascun mese il datore di lavoro deve comunicare, alla sede provinciale competente dell'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale, o anche alla sede centrale, dietro autorizzazione dell'Istituto stesso, l'ammontare dei contributi dovuti, nonche' qualora abbia impiegati richiamati alle armi, l'ammontare delle eventuali indennita' corrisposte, dei contributi per l'assicurazione invalidita' e vecchiaia e per le forme obbligatorie di previdenza, sostitutive o integrative di essa, e dei contributi per gli assegni familiari. La denuncia dovra' essere fatta in conformita' delle norme stabilite dall'Istituto predetto, sentito il Comitato di cui all'art. 23.9