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Varianti al Codice penale per l'esercito, al Codice penale militare marittimo, al testo unico delle leggi sul reclutamento del Regio esercito, al testo unico delle disposizioni sulla leva marittima ed alla legge sullo stato degli ufficiali del Regio esercito

Testo vigente

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA
Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1

1. All'art. 139 del Codice penale per l'esercito e' aggiunto il seguente comma:
«Tuttavia il comandante del corpo ha facolta', ove ricorrano particolari circostanze, di dichiarare disertore il sottufficiale, caporale o soldato, dopo ventiquattro ore di assenza ingiustificata».

Art. 2

1. All'art. 148 del Codice penale per l'esercito e' aggiunto il seguente comma:
«Tuttavia il comandante del corpo, distaccamento, istituto, stabilimento od ufficio militare ha facolta', ove ricorrano particolari circostanze, di dichiarare disertore l'ufficiale dopo ventiquattro ore di assenza ingiustificata».

Art. 3

1. All'articolo 162 del Codice penale militare marittimo e' aggiunto il seguente comma:
«Tuttavia il comandante della nave, del corpo, del distaccamento o stabilimento marittimo al quale il militare avrebbe dovuto presentarsi, ha facolta', ove ricorrano particolari circostanze, di dichiarare disertore il militare dopo ventiquattro ore di ritardo ingiustificato».

Art. 4

1. All'articolo 172 del Codice penale militare marittimo e' aggiunto il seguente comma:
«Tuttavia il comandante ha facolta', ove ricorrano particolari circostanze, di dichiarare disertore l'ufficiale dopo ventiquattro ore di assenza ingiustificata».

Art. 6

1. Il termine, decorso il quale si incorre di diritto, a norma dell'art. 116 del Codice penale per l'esercito e dell'art. 170 del Codice penale militare marittimo, nel reato di diserzione, e' stabilito in giorni sette ed il termine, decorso il quale la dichiarazione di diserzione puo' essere fatta dal comandante del corpo, ai sensi degli articoli predetti, e' stabilito in giorni due.

Art. 8

1. La presente legge entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a San Rossore, addi' 6 luglio 1940-XVIII
VITTORIO EMANUELE
Mussolini - Grandi
Visto, il Guardasigilli: Grandi