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Ricostituzione del comune di San Teodoro in provincia di Messina

Testo vigente

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA
Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1

1. Il comune di San Teodoro, unito, in virtu' del R. decreto 29 novembre 1928-VII, n. 2967, al comune di Cesaro', e' ricostituito con la circoscrizione preesistente all'entrata in vigore del decreto medesimo.

2. Il prefetto di Messina, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvedera' al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari fra i comuni di Cesaro' e di San Teodoro.

Art. 2

1. Gli organici del personale dei comuni di Cesaro' e di San Teodoro saranno stabiliti dal prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa. Il numero dei posti ed i gradi relativi non potranno essere superiori rispettivamente a quelli organicamente assegnati ai comuni di Cesaro' e di San Teodoro anteriormente alla loro fusione.

2. Il personale attualmente in servizio presso il comune di Cesaro' non potra', essere inquadrato nei nuovi organici con posizione gerarchica e trattamento economico superiori a quelli goduti all'atto dell'inquadramento.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 6 luglio 1940-XVIII
VITTORIO EMANUELE
Mussolini
Visto, il Guardasigilli: Grandi