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Disciplina delle professioni sanitarie ausiliarie infermieristiche e di igiene sociale, nonche' dell'arte ausiliaria di puericultrice

Testo vigente

Capo I. Delle professioni sanitarie ausiliarie infermieristiche e di igiene sociale.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA
Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1

1. La qualifica di infermiera professionale e quella di assistente sanitaria visitatrice spettano esclusivamente a coloro che abbiano conseguito i relativi diplomi di Stato, previa frequenza delle scuole previste dagli articoli 135 e 136 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934-XII, n. 1265, o in applicazione delle disposizioni degli articoli 42 e 43 del R. decreto 21 novembre 1929-VIII, n. 2330.

Art. 2

1. E' fatto divieto a tutti gli Enti pubblici e privati, ad eccezione delle Amministrazioni dello Stato e delle Universita', di istituire o far funzionare, senza la preventiva autorizzazione del Ministro per l'interno di concerto con quello per l'educazione nazionale, scuole o corsi che rilascino diplomi o attestati con l'attribuzione di qualifiche che comunque involgano il concetto dell'assistenza infermieristica o medico sociale.

2. Il Ministro per l'interno, di concerto con quello per l'educazione nazionale, ha facolta' di modificare tutte le qualifiche risultanti dai diplomi o attestati rilasciati in precedenza da Enti pubblici o privati, qualora esse siano in contrasto con la disposizione di cui al precedente comma.

Art. 3

1. Il Ministro per l'interno, di concerto con quello per l'educazione nazionale, potra' autorizzare l'istituzione di corsi di specializzazione nei vari settori dell'assistenza infermieristica e medico-sociale, ai quali potranno accedere soltanto coloro che siano in possesso del diploma di Stato di infermiera professionale o di quello di assistente sanitaria visitatrice.

Art. 4

1. Il Ministro per l'educazione nazionale, d'intesa col Ministro per l'interno, potra' istituire presso le scuole di magistero professionale per la donna o professionali femminili o di avviamento professionale a tipo industriale femminile, speciali corsi per l'avviamento alla professione di infermiera.

Art. 5

1. Nulla e' innovato alle disposizioni vigenti concernenti l'ordinamento e il funzionamento della C.R.I., la quale potra' continuare a tenere ed istituire i corsi per la preparazione del proprio personale infermieristico.

2. Coloro che abbiano frequentato con esito favorevole detti corsi conseguiranno la qualifica di infermiere o infermiera volontaria della C.R.I.

Art. 6

1. Coloro che alla data di entrata in vigore della presente legge siano in possesso dell'attestato di abilitazione conseguito a norma degli articoli 6-8 della legge 23 giugno 1927-V, n. 1264, e 2 del R. decreto 31 maggio 1928-VI, n. 1334, o della licenza prevista dall'art. 140 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934-XII, n. 1265, restano autorizzati a continuare l'esercizio dell'arte ausiliaria d'infermiere generico.

Art. 7

1. Gli Enti indicati nell'art. 130 del testo unico delle leggi sanitarie, che dispongono di servizi e mezzi adeguati, possono essere autorizzati, con decreto del Ministro per l'interno, di concerto con quello per l'educazione nazionale, sentito il Consiglio superiore di sanita', ad istituire scuole convitto professionali per il rilascio di diploma di Stato per l'abilitazione alla professione sanitaria ausiliaria di vigilatrice dell'infanzia.

2. Speciali Comitati costituiti allo scopo possono essere autorizzati, con le modalita' indicate nel comma precedente, a istituire le scuole stesse. Dette scuole possono essere erette in ente morale con decreto del Ministro per l'interno di concerto con quello per l'educazione nazionale, sentiti il Consiglio superiore di sanita' e il Consiglio di Stato.

Art. 8

1. Nelle scuole professionali per vigilatrici dell'infanzia le allieve compiono un corso triennale teorico-pratico con relativo tirocinio.

2. Presso le predette scuole puo' essere istituito un quarto anno di insegnamento per l'abilitazione alle funzioni direttive dell'assistenza all'infanzia.

3. Le allieve che, dopo aver conseguito il diploma di Stato per l'esercizio della professione di vigilatrice dell'infanzia, abbiano superato con esito favorevole anche gli esami del quarto corso, conseguono uno speciale certificato di abilitazione.

4. Le infermiere professionali diplomate ai sensi del secondo comma dell'articolo 135 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, possono essere ammesse al terzo corso delle scuole predette. Ugualmente le vigilatrici di infanzia diplomate ai sensi del primo comma possono accedere al terzo anno del corso per infermiere professionali.

Art. 9

1. Il possesso del diploma di Stato di vigilatrice dell'infanzia costituisce titolo di preferenza per l'assegnazione a posti di servizio di assistenza all'infanzia presso asili nido, brefotrofi, ospedali, o reparti ospedalieri infantili e presso ogni altra istituzione di assistenza all'infanzia.

2. Il possesso del diploma di Stato di assistente alla infanzia costituisce titolo di preferenza per l'assegnazione a posti di servizio presso asili-nido ed ogni altra istituzione di assistenza all'infanzia sana, nonche' a posti di servizio di assistenza alle attivita' ludiche negli ospedali infantili, nelle cliniche o reparti pediatrici ospedalieri, con l'esclusione di ogni prestazione di carattere infermieristico.

3. Il certificato di abilitazione a funzioni direttive nell'assistenza all'infanzia costituisce titolo di preferenza per la direzione di scuole convitto professionali per vigilatrici dell'infanzia e per la direzione dell'assistenza infantile nelle istituzioni indicate nel comma precedente.

Art. 10

1. Il diploma di Stato di vigilatrice dell'infanzia abilita all'assistenza del bambino sia sano che ammalato.

Art. 11

1. La qualifica di vigilatrice dell'infanzia spetta esclusivamente alle diplomate dalle apposite scuole autorizzate a norma dell'art. 7 della presente legge.

2. La qualifica di assistente per l'infanzia spetta esclusivamente alle diplomate degli istituti professionali statali (qualifica assistente per l'infanzia) .