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Facolta' ai Ministri per la guerra, per la marina e per l'aeronautica di militarizzare cittadini che svolgono attivita' connesse con le operazioni militari o con la difesa della Nazione

Testo vigente

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA
Il senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1

1. In tempo di guerra o di eccezionali emergenze i cittadini che svolgono attivita' connesse con le operazioni militari o direttamente utilizzabili ai fini della difesa della Nazione possono, con decreto del Ministro per la guerra o per la marina o per l'aeronautica, essere assoggettati alla giurisdizione militare.

2. In tale posizione detti cittadini, nei rapporti tra loro ed i Militari delle Forze armate, sono soggetti alle norme dei vigenti regolamenti di disciplina militare, in base all'equiparazione di rango a grado militare da stabilirsi dal Ministro competente di concerto con quello per le finanze.

3. Ciascun Ministero militare fissera' le modalita' per l'uso delle divise o distintivi da parte delle persone militarizzate a norma della presente legge.

Art. 2

1. Il trattamento economico, che eventualmente potra' essere assegnato alle persone militarizzate in applicazione della presente legge, sara' stabilito con decreti dei Ministri competenti di concerto con quello per le finanze.

Art. 3

1. Le disposizioni di cui ai precedenti articoli non si applicano al personale militarizzato ai sensi del R. decreto-legge 14 ottobre 1937-XV, n. 2707, e della legge 25 agosto 1940-XVIII, n. 1304.

Art. 4

1. Ai fini dell'assoggettamento alla giurisdizione militare e dell'applicazione dei regolamenti di disciplina militare alle persone di cui al precedente articolo 1, la presente legge ha vigore dal giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e ha effetto, ad ogni altro fine, dal giorno 11 giugno 1940-XVIII.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserita nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a San Rossore, addi' 1° novembre 1940-XIX
VITTORIO EMANUELE
MUSSOLINI - GRANDI - DI REVEL
Visto, il Guardasigilli: GRANDI