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Ordinamento del Monte-pensioni per gli insegnanti elementari

Testo vigente

Titolo I. Costituzione del Monte-pensioni e contributi.

Capo I. Costituzione del Monte-pensioni.

VITTORIO EMANUELE III .
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA
Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1

1. Il Monte-pensioni per gli insegnanti elementari ha personalita' giuridica ed ha sede in Roma. Esso provvede alle pensioni ed alle indennita' a favore degli insegnanti delle scuole pubbliche elementari e delle altre categorie di iscritti indicate negli articoli 6 e 7 del presente Ordinamento e delle loro vedove e dei loro orfani.

2. Il Consiglio di amministrazione della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza esercita le sue attribuzioni nell'interesse del Monte-pensioni.

3. La rappresentanza legale e la responsabilita' di gestione del Monte-pensioni spettano al Direttore generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza.

4. Per gli effetti delle imposte, delle tasse e degli altri diritti stabiliti dalle leggi generali e speciali, il Monte-pensioni e' considerato come amministrazione dello Stato.

Art. 2

1. Spetta alla Commissione di vigilanza sull'amministrazione della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza l'approvazione del rendiconto consuntivo del Monte-pensioni, il quale, parificato dalla Corte dei conti, viene presentato alle Assemblee legislative in allegato alla relazione della Commissione medesima, entro l'anno successivo a quello cui il rendiconto si riferisce.

Art. 3

1. Le spese di amministrazione sono a carico del Monte-pensioni e vengono ogni anno preventivamente stabilite con decreto del Ministro per le finanze, su proposta del Direttore generale, sentiti il Consiglio di amministrazione della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza e la Commissione di vigilanza.

2. Gli stipendi degli impiegati sono anticipati dallo Stato, che ne sara' rimborsato dalla Direzione generale della Cassa depositi e prestiti e degli Istituti di previdenza con i fondi di pertinenza del Monte-pensioni.

Art. 4

1. Le entrate del Monte-pensioni sono costituite:

  1. a) dai contributi degli insegnanti;

  2. b) dai contributi a favore del Monte-pensioni dovuti dallo Stato e dagli altri Enti ammessi al Monte;

  3. c) dalla ritenuta sulle pensioni dirette;

  4. d) dai versamenti volontari;

  5. e) dalle penalita' e indennita' di mora contemplato dal presente Ordinamento;

  6. f) dai lasciti, dalle donazioni e da qualsivoglia altro provento straordinario.

  7. g) dagli interessi sulle attivita' del Monte-pensioni.

Art. 5

1. Il patrimonio netto del Monte-pensioni e' ripartito:

  1. 1) nella riserva matematica, valutata ad ogni quinquennio in base al censimento degli iscritti al Monte in servizio e in pensione e delle loro famiglie;

  2. 2) nella riserva di garanzia, costituita con le eccedenze risultanti dai bilanci tecnici, fino al limite massimo di un decimo della riserva matematica;

  3. 3) in un fondo di utili da costituirsi a vantaggio degli insegnanti iscritti al Monte, quando sia raggiunto il limite massimo della riserva di garanzia.

Capo II. Iscrizione al Monte-pensioni.

Art. 6

1. Sono iscritti obbligatoriamente al Monte-pensioni:

  1. a) gli insegnanti delle scuole elementari pubbliche, mantenute dai Comuni e dallo Stato e di quelle mantenute da altri Enti che siano riconosciute a sgravio dei Comuni o dello Stato, ovvero parificate;

  2. b) dal 1° gennaio 1889 le insegnanti degli asili infantili mantenuti dai Comuni, e dal 1° gennaio 1909 le insegnanti degli asili infantili eretti in enti morali con un importo di non meno di lire cinquemila di rendita fino al 31 dicembre 1940-XIX e di almeno lire venticinquemila di entrate effettive ordinarie dal 1° gennaio 1941-XIX, in poi, salvo il disposto del comma secondo del successivo articolo 12 del presente Ordinamento;

  3. c) dal 27 gennaio 1890 gli insegnanti delle scuole elementari e dei giardini d'infanzia mantenuti all'estero dallo Stato, assunti in servizio fino alla promulgazione della legge 18 dicembre 1910, n. 867;

  4. d) dal 1° gennaio 1895 gli insegnanti elementari dei Regi educatori femminili a patrimonio sorvegliato dal Ministero dell'educazione nazionale;

  5. e) dal 1° gennaio 1903 i direttori dei Regi educatori femminili a patrimonio sorvegliato dal Ministero dell'educazione nazionale;

  6. f) dal 15 gennaio 1914 gli insegnanti delle scuole elementari, le direttrici ed insegnanti dei giardini d'infanzia della Libia, eccettuati soltanto i coadiutori, le coadiutrici, gli insegnanti arabi musulmani, e gli insegnanti che abbiano conservato il diritto al trattamento di riposo a carico dello Stato o che siano assicurati presso l'Istituto nazionale delle assicurazioni a' termini dell'articolo 11 del R. decreto 4 gennaio 1920, n, 68, per il periodo in cui l'assicurazione abbia avuto effetto;

  7. g) dal 17 ottobre 1921 gli insegnanti delle scuole elementari diurne non classificate gestite per delega dello Stato da Enti di cultura, fino alla loro trasformazione in scuole rurali di Stato;

  8. h) dal 17 febbraio 1924-II i direttori, insegnanti ed assistenti delle scuole elementari per ciechi e sordomuti;

  9. i) dal 1° luglio 1924-II gli insegnanti delle scuole elementari e gli insegnanti degli asili infantili mantenuti dai Comuni o eretti in enti morali delle Provincie del Carnaro (eccettuati gli insegnanti di cui alla successiva lettera l), dell'Istria, di Trento, di Bolzano, di Trieste, di Zara e di Gorizia e dei territori delle Provincie di Belluno e del Friuli, gia' soggetti all'ex-impero austro-ungarico;

  10. l) dal 22 aprile 1925-III, gli insegnanti delle scuole elementari e degli asili infantili mantenuti dai Comuni o eretti in enti morali della cessata amministrazione di Fiume;

  11. m) gli insegnanti di nazionalita' italiana che prestino servizio di ruolo nelle scuole elementari all'estero pareggiate, dalla data di pareggiamento delle rispettive scuole disposto in base all'articolo 1 del R. decreto 20 maggio 1926-IV, n. 1259;

  12. n) dal 3 ottobre 1936-XIV gli insegnanti del ruolo coloniale di cui all'art. 35 del R. decreto-legge 24 luglio 1936-XIV, n. 1737; e quelli delle scuole parificate di cui all'articolo 61 del R. decreto-legge medesimo.

Gli insegnanti elementari appartenenti ai ruoli di cui al R. decreto 1° luglio 1933-XI, n. 786, che siano messi a disposizione del Ministero degli affari esteri, anche a titolo di comando, continuano ad essere obbligatoriamente iscritti al Monte-pensioni durante tutto il periodo in cui rimangono alle dipendenze del Ministero predetto.

Art. 7

1. Sono iscritti facoltativamente al Monte-pensioni:

  1. a) da] 1° gennaio 1889 gli insegnanti degli asili d'infanzia eretti in enti morali con una rendita minore di lire cinquemila fino al 31 dicembre 1940-XIX e un importo di entrate effettive ordinarie minore di lire venticinquemila dal 1° gennaio 1941-XIX in poi;

  2. b) dal 1° gennaio 1927-V, gli insegnanti muniti di diploma di abilitazione all'insegnamento nelle scuole elementari di qualunque grado, che prestino servizio nelle istituzioni integrative, sussidiarie o ausiliarie della scuola elementare amministrate dai Comuni o dai Patronati scolastici contemplati dall'articolo 219 del testo unico 5 febbraio 1928-VI, n. 577, e passati alle dipendenze dell'Opera nazionale Balilla ai sensi dei Regi decreti 17 marzo 1930-VIII, n. 394 e 12 luglio 1934-XII, n. 1312, e successivamente del Partito Nazionale Fascista (Gioventu' Italiana del Littorio) dal 29 ottobre 1937-XVI, in forza del R. decreto-legge 13 febbraio 1939-XVII, n. 310, nonche' nelle istituzioni integrative, susssidiarie e ausiliarie della scuola elementare e parascolastiche, previste dagli ordinamenti scolastici speciali riguardanti gli insegnanti dipendenti dal Ministero degli affari esteri e dal Ministero dell'Africa Italiana;

  3. c) dal primo giorno del settimo mese successivo a quello della presentazione ai Regi Provveditorati agli studi della domanda di iscrizione al Monte-pensioni, gli insegnanti in servizio al 1° luglio 1926-IV presso Comuni con regolamento speciale di pensione.

Capo III. Contributi dovuti al Monte-pensioni.

Art. 8

1. Il contributo annuo a carico di ogni insegnante iscritto al Monte-pensioni, in attivita' di servizio, e' determinato nella misura di 8 centesimi dell'ammontare del rispettivo stipendio effettivo e degli altri assegni dichiarati per legge utili a pensione, salvo il disposto dei successivi articoli 10 e 11.

2. Gli Enti corrispondono, a favore del Monte-pensioni, un contributo nella misura di 8 centesimi dei predetti stipendi ed assegni, salvo le eccezioni previste dai successivi articoli 10, 11, 12, comma secondo, 13 e 16.

3. Il contributo nella misura complessiva di 16 centesimi dell'ammontare degli stipendi ed assegni predetti e' dovuto dagli Enti, salvo il diritto di rivalsa della quota a carico degli insegnanti.

Art. 9

1. Per le scuole elementari pubbliche mantenute dallo Stato, dai Comuni o parificate, i contributi annui debbono essere liquidati nella misura di cui al precedente articolo sull'ammontare degli stipendi effettivi ed altri assegni dichiarati per legge utili a pensione corrisposti agli insegnanti ordinari, straordinari, titolari, supplenti, provvisori, assistenti e in soprannumero.

2. Per le scuole elementari dipendenti dal Ministero degli affari esteri o dal Ministero dell'Africa Italiana i contributi annui nella misura di cui al precedente articolo debbono essere liquidati sull'ammontare degli stipendi effettivi ed altri assegni dichiarati per legge utili a pensione corrisposti agli insegnanti indicati alle lettere f e n) e nel secondo comma del precedente articolo 6.

Art. 10

1. Per le scuole elementari facoltative, per gli asili d'infanzia costituiti in enti morali o mantenuti dai Comuni, per le scuole materne, per i Regi educatori femminili e per le istituzioni integrative, sussidiarie e ausiliarie della scuola elementare e parascolastiche, i contributi annui devono essere liquidati nella misura di cui al precedente articolo 8 sull'importo dello stipendio, dell'indennita', di residenza e degli assegni in natura, tranne i locali esclusivamente occorrenti per l'espletamento del servizio, quando l'ammontare complessivo non sia inferiore a lire 500 annue; quando invece il detto ammontare non raggiunga il limite minimo di lire 500 il contributo viene commisurato su questa somma.

2. Gli asili d'infamia costituiti in enti morali corrispondono i contributi soltanto per i posti che siano coperti da titolari aventi diritto ad acquistare la stabilita e siano iscritti al Monte-pensioni, eccezione fatta per le iscrizioni avvenute prima del gennaio 1916.

Art. 11

1. Durante l'aspettativa per motivi di salute e' dovuto il contributo del 16 per cento sullo stipendio e sugli altri assegni utili a pensione, che l'insegnante avrebbe percepito se fosse rimasto in servizio attivo; ma l'Ente ha diritto di rivalsa verso l'iscritto soltanto del contributo personale in proporzione dello stipendio e degli altri assegni utili a pensione effettivamente corrisposti durante l'interruzione del servizio;

2. Durante il tempo trascorso in disponibilita' i contributi, nella misura complessiva del 16 per cento, sono liquidati sullo stipendio ed altri assegni utili a pensione goduti dall'insegnante all'atto del collocamento in disponibilita'; ma l'Ente ha diritto di rivalsa verso l'insegnante soltanto del contributo personale in proporzione dello stipendio ed altri assegni utili a pensione, effettivamente corrisposti durante l'interruzione del servizio.