Modificazione all'art. 8 della legge 24 dicembre 1908, n. 783, riguardante la unificazione del sistemi di alienazione e di amministrazione dei beni immobili patrimoniali dello Stato
Testo vigente
VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA
Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
Art. 1
1. L'art. 8 della legge 24 dicembre 1908, n. 783, riguardante la unificazione dei sistemi di alienazione e di amministrazione dei beni immobili patrimoniali dello Stato, e' sostituito dal seguente:
I rimanenti nove decimi del prezzo di vendita saranno pagati in nove rate annuali eguali con l'interesse legale a scalare.
L'acquirente ha facolta' di anticiparli in tutto od in parte.
Per i beni di provenienza dell'Asse ecclesiastico e' ammesso il pagamento mediante obbligazioni ecclesiastiche giusta l'art. 17 della legge 15 agosto 1867, n. 3848.
L'Amministrazione demaniale, a proprio giudizio insindacabile, puo' disporre che il prezzo di vendita sia integralmente pagato in unica soluzione entro il termine di giorni dieci da quello in cui sara' stata notificata all'aggiudicatario l'intervenuta approvazione del verbale di aggiudicazione.
La facolta' di cui al precedente comma puo' essere esercitata anche negli esperimenti d'asta successivi al primo andato deserto o conseguenti a quello nel cui avviso d'asta sia stato prescritto l'esperimento di rincaro, ancorche' per il primo incanto siasi prestabilito il pagamento rateale del prezzo.
Le norme di cui ai precedenti comma terzo e quarto possono essere applicate anche nei riguardi di esperimenti di asta che all'entrata in vigore della presente legge siano in corso di espletamento ยป.
Art. 2
1. Il Governo del Re e' autorizzato ad avvalersi, per le norme di cui alla presente legge, del disposto dell'art. 2 della legge 2 ottobre 1940-XVIII, n. 1406, sia per quanto si attiene alla formazione del testo unico delle disposizioni relative alla unificazione dei sistemi di alienazione e di amministrazione dei beni immobili patrimoniali dello Stato, sia per quanto si riferisce alle modifiche da apportare, ai sensi dell'art. 1, n. 1, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, al regolamento per l'esecuzione della legge 24 dicembre 1908, n. 783, approvato, con il decreto 17 giugno 1909, n. 454.
Art. 3
1. La presente legge entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno.
Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a San Rossore, addi' 14 giugno 1941-XIX
VITTORIO EMANUELE
MUSSOLINI - DI REVEL
Visto, il Guardasigilli: GRANDI