diritto.io

Ricostituzione dei comuni di Carema e di Quincinetto, in provincia di Aosta

Testo vigente

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA
Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1

1. I comuni di Carema e di Quincinetto, riuniti col R. decreto 7 marzo 1929-VII, n. 444, nell'unico comune di Carema, sono ricostituiti con le circoscrizioni preesistenti l'entrata in vigore del decreto medesimo, ferma restando l'aggregazione al comune di Ponte San Martino della parte del territorio del comune di Carena indicata nel R. decreto 7 marzo 1929-VII, n. 442.

Art. 2

1. Il prefetto di Aosta, sentita la Giunta provinciale amministrativa, provvedera' al regolamento dei rapporti patrimoniali e finanziari tra i comuni di Carema e di Quincinetto.

Art. 3

1. Le piante organiche del personale dei comuni di Carema e di Quincinetto saranno stabilite dal prefetto, sentita la Giunta provinciale amministrativa. Il numero dei posti ed i gradi relativi non potranno essere superiori rispettivamente a quelli stabiliti dalle piante organiche dei comuni di Carema e di Quincinetto all'entrata in vigore del R. decreto 7 marzo 1929-VII, n. 444.

2. Il personale attualmente in servizio presso il comune d Carema non potra' essere inquadrato nei nuovi organici con posizione gerarchica e trattamento economico superiori a quelli goduti all'atto dell'inquadramento medesimo.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a San Rossore, addi' 19 luglio 1941-XIX
VITTORIO EMANUELE
Mussolini
Visto, il Guardasigilli: Grandi