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Sanzioni a carico di equipaggi di unita' mercantili

Testo vigente

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA
Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo della loro Commissioni legislative, hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1

1. In tempo di guerra, chiunque, appartenendo all'equipaggio di una nave mercantile nazionale, ancorche' non iscritta nel ruolo del naviglio ausiliario ne' requisita o noleggiata in tutto o in parte dallo Stato, non osservi le disposizioni Impartite dall'autorita' militare circa l'uso della nave o, comunque, circa i provvedimenti da adottare in caso di pericolo derivante da operazioni di guerra, e' punito con le stesse pene stabilite per i militari dalla legge penale militare.

2. La cognizione del reato spetta ai Tribunali militari.

Art. 2

1. La presente legge entra in vigore dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a San Rossore, addi' 24 luglio 1941-XIX
VITTORIO EMANUELE
MUSSOLINI - GRANDI - HOST VENTURI
Vsto, il Guardasigilli: GRANDI