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Modificazioni al R. decreto 8 gennaio 1931-IX, n. 148, che disciplina lo stato giuridico del personale delle ferrovie, tramvie o linee di navigazione interna in concessione

Testo vigente

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA
Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1

1. L'articolo 28 del regolamento allegato A al R. decreto 8 gennaio 1931-IX, n. 148, e' modificato come appresso:
«Nei casi di inabilita' permanente derivante da infortuni sul lavoro, qualora l'agente rimanga in servizio, anche se adibito ad altre mansioni, e conservi lo stipendio o paga che percepiva prima dell'infortunio, la rendita liquidatagli in applicazione del R. decreto 17 agosto 1935-XIII, n. 1765, deve essere versata per intero all'Istituto nazionale fascista della previdenza sociale od alla Cassa speciale di previdenza cui l'agente appartiene, per essere destinata, con i relativi interessi, alla liquidazione di un supplemento di pensione differita all'epoca della cessazione dal servizio o della morte dell'agente.
«Qualora l'agente infortunato rimanga in servizio con uno stipendio o paga inferiori a quelli che percepiva prima dell'infortunio, sulla intera rendita, liquidata in applicazione dell'anzidetto R. decreto 17 agosto 1935-XIII, n. 1765, viene prelevata e corrisposta all'interessato la quota di rendita equivalente alla riduzione apportata alle sua retribuzione e per la eventuale rimanenza si applica la disposizione del comma precedente.
«In tal caso, l'accertamento del trattamento economico dell'agente titolare della rendita d'infortunio deve essere fatto ad ogni variazione della rendita conseguente da peggioramento o miglioramento delle condizioni fisiche dell'infortunato, in seguito alle visite di revisione previste dal citato R. decreto 17 agosto 1935-XIII, n. 1765. In tale accertamento non deve tenersi conto delle variazioni salariali determinate da motivi non riferibili all'infortunio.
«Le disposizioni del presente articolo si applicano a coloro che al momento della liquidazione della rendita sono agenti di ruolo, compresi gli agenti stabili ad personam.
«Con decreto da emanarsi di concerto tra i Ministeri delle finanze, delle comunicazioni e delle corporazioni saranno stabiliti i criteri per la determinazione della pensione suppletiva da liquidarsi all'agente, o, in caso di morte, in favore di coloro che hanno diritto al trattamento di riversibilita' secondo le norme che disciplinano il trattamento di previdenza dell'agente».

Art. 2

1. Il secondo comma dell'art. 14 del R. decreto 8 gennaio 1931-IX, n. 148, e' modificato come segue:
«I nuovi statuti e le aggiunte e modificazioni che in prosiego si rendessero necessarie debbono essere approvate con decreto del Ministro per le corporazioni di concerto con il Ministro per le comunicazioni».

Art. 3

1. All'articolo 54 dell'allegato A al R. decreto 8 gennaio 1931-IX, n. 148, e' aggiunta la seguente disposizione:
«I componenti il Consiglio di disciplina, costituito presso ciascuna azienda ferroviaria, tramviaria e di navigazione interna, salvo che non siano revocati, durano in carica un quinquennio e possono essere riconfermati.
«I componenti il Consiglio predetto che siano nominati entro il quinquennio scadono con lo scadere di questo».

Art. 4

1. All'articolo 5 dell'allegato B al R. decreto 8 gennaio 1931-IX, n. 148, e' aggiunta la seguente disposizione:
«Presso le Commissioni amministratrici delle Casse di soccorso aventi un numero di iscritti superiore ai 200 agenti e' istituito un Collegio di sindaci in numero di tre, dei quali due nominati dal Ministero delle comunicazioni (Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione) ed uno da quello delle corporazioni».

Art. 5

1. L'art. 7 dell'allegato B al R. decreto 8 gennaio 1931-IX, n. 148, e' cosi' modificato:
«La Commissione delibera con l'intervento di almeno ..............
componenti.
«Rientra nelle sue attribuzioni la funzione di vigilanza sul servizio di contabilita' e cassa, di cui al precedente art. 4, la compilazione e l'approvazione delle situazioni semestrali, di cui al successivo art. 8, ed il rendiconto annuale, nonche' la nomina dei sanitari per l'accertamento delle malattie e per la cura degli agenti e delle persone della loro famiglia conviventi ed a carico.
«Le retribuzioni dei sanitari sono a carico della Cassa soccorso».

Art. 6

1. Allo schema di statuto tipo per le Casse di soccorso del personale, allegato B al R. decreto 8 gennaio 1931-IX, n. 148, e' aggiunto un nuovo articolo, n. 21, contenente la seguente disposizione:
«In caso di scioglimento della Cassa di soccorso, per cessazione dell'attivita' dell'azienda presso la quale e' istituito il sodalizio, i fondi costituenti il patrimonio della Cassa sono ripartiti tra gli iscritti al momento dello scioglimento del sodalizio, in proporzione dell'anzianita' di servizio e dello stipendio o paga che ciascun partecipante percepiva alla detta epoca.
«In caso di fusione di aziende ferroviarie, tranviarie e di navigazione interna, dovra' procedersi, nei modi di cui all'art. 14 del R. decreto 8 gennaio 1931-IX,. n. 148, alla unificazione delle Casse soccorso, istituite presso le aziende fuse, e alla conseguente unificazione dei fondi di riserva relativi».

Art. 7

1. E' abrogato il secondo comma dell'art. 13 dell'allegato B al R. decreto 8 gennaio 1931-IX, n. 148.

Art. 8

1. Gli statuti delle Casse di soccorso, approvati alla pubblicazione della presente legge, si intendono, di diritto, modificati in conformita' dei precedenti articoli.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a San Rossore, addi' 1° agosto 1941-XIX
VITTORIO EMANUELE
Mussolini - Host Venturi - Grandi - Di Revel - Ricci
Visto, il Guardasigilli: Grandi