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Modificazioni al testo unico delle leggi sul nuovo catasto dei terreni e agevolazioni tributarie per i trasferimenti di piccole proprieta' rustiche e urbane

Testo vigente

Capo I. Modificazioni al testo unico delle leggi sul nuovo catasto dei terreni.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA
Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1

1. Al testo unico delle leggi sul nuovo catasto dei terreni, approvato con R. decreto 8 ottobre 1931-IX, n. 1572, e successive modificazioni sono apportate le seguenti modificazioni ed aggiunte:

  1. 1) L'art. 55 e' modificato come segue:
    «Le domande di voltura sono fatte sopra modulo a stampa fornito dall'Amministrazione e sono presentate all'Ufficio del registro o delle successioni insieme con gli atti, civili o giudiziali, da sottoporsi alla registrazione, con apposita copia od estratto di essi in carta libera, e per le denuncie di trasferimenti in causa di morte con la copia dei documenti relativi alla successione.
    «Alla domanda di voltura inoltre deve essere allegato un certificato dal quale risulti la ditta cui in catasto e' iscritto ciascun immobile da volturare e gli altri elementi che catastalmente servono a individuare l'immobile.
    «Qualora non vi sia concordanza fra la ditta iscritta in catasto e quella dalla quale si fa luogo al trasferimento, a la domanda di voltura devono essere pure unite le copie degli altri atti o documenti dimostranti i passaggi intermedi.
    «Qualora manchino tali documenti, deve essere unita una dichiarazione della parte nel cui interesse e' chiesta la voltura dalla quale risulti la cronistoria di quei passaggi. In tale caso nella voltura si fa constare che la sua esecuzione avviene ai soli effetti della conservazione del catasto e senza pregiudizio di qualunque ragione o diritto. L'Ufficio tecnico erariale notifica la eseguita voltura alla ditta che risulta iscritta in catasto come possessore dell'immobile volturato.
    «Il certificato catastale previsto dal secondo comma e' rilasciato dall'Ufficio tecnico erariale ovvero dall'Ufficio distrettuale delle imposte dirette in esenzione di tutti i diritti catastali fermo restando il pagamento della tassa di bollo e dei diritti di scritturazione.
    «Il procuratore del registro, nei modi e termini stabiliti dal regolamento, trasmette all'Ufficio tecnico erariale le domande di voltura con gli atti ad esse allegati, occorrenti per la esecuzione delle volture».

  2. 2) L'art. 56 e' sostituito dal seguente:
    «I notari ed in genere i pubblici funzionari all'uopo incaricati non possono redigere atti pubblici od autenticare private scritture riguardanti trasferimenti di beni immobili, se dalle parti non sia esibito loro il certificato catastale previsto dal 2° comma del precedente art. 55, nonche', se del caso, gli atti o la dichiarazione previsti dal 3° e 4° comma dello stesso articolo, e, quando si tratti di frazionamento di particella, anche il tipo prescritto dal seguente art. 57.
    «Negli atti redatti o autenticati gli immobili trasferiti devono essere descritti con i dati con cui sono riportati in catasto e deve essere fatto esplicito riferimento al certificato catastale nonche' agli altri atti esibiti dalle parti ai sensi del precedente comma».

  3. 3) L'art. 57 e' sostituito dal seguente:
    «Quando avviene il frazionamento di una particella, le parti interessate devono produrre, insieme con i documenti per la esecuzione delle volture, il corrispondente tipo di frazionamento, da eseguirsi sopra un estratto autentico delle mappe catastali e da firmarsi da un ingegnere, architetto, dottore in scienze agrarie, geometra o perito agrimensore, perito agrario, perito edile, iscritto nel rispettivo albo professionale.
    «Tale estratto deve essere firmato dalle parti interessate, o, per esse, da persona dalle medesime parti delegata, la quale potra' essere anche il tecnico incaricato della redazione del tipo.
    «Se il tipo presentato non e' regolare ed il tecnico che l'ha firmato non procede alla sua rettifica nel termine di tempo che gli e' prefisso dall'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali, questa vi provvede di ufficio a spese del tecnico.
    «L'importo di tali spese viene iscritto dal procuratore del registro sopra apposito campione per operarne il recupero».

  4. 4) E' aggiunto il seguente art. 57-bis.
    «Le copie ed estratti di cui al primo comma dell'art. 55, Se le parti non provvedono a fornirli, sono fatti in carta libera dal procuratore del registro, al quale, in tal caso, sono dovuti i compensi stabiliti dalla tabella B annessa al R. decreto-legge 15 novembre 1937-XVI, n. 2011.
    «Tali compensi vengono liquidati all'atto della registrazione e sono dovuti anche quando la registrazione sia fatta senza pagamento d'imposta.
    Se per la insufficienza o la imperfezione degli atti o del tipo di frazionamento, prodotti per la esecuzione delle volture, queste non possono essere eseguite, l'Ufficio tecnico erariale invita le parti a presentare, entro il termine di giorni trenta, gli altri atti necessari, ovvero a regolarizzare, entro lo stesso termine di tempo, gli atti ed i tipi gia' esibiti e riconosciuti imperfetti.
    «Se le parti non forniscono quanto loro e' richiesto, vi provvede l'Ufficio tecnico erariale, ponendo a carico delle parti le spese occorse il cui importo viene iscritto dal procuratore del registro sopra apposito campione per operarne il ricupero».

  5. 5) L'art. 60 e' sostituito dal seguente:
    «Coloro che non osservino le disposizioni di cui:
    a) ai commi secondo, terzo e quarto dell'art. 55 o quelle di cui agli articoli 56, 57 sono soggetti alla pena pecuniaria da lire 50 a lire 1000;
    b) all'art. 57-bis sono soggetti alla pena pecuniaria da lire 10 a lire 50.
    «L'accertamento delle violazioni alle disposizioni degli articoli 55, 56 e 57 spetta ai procuratori del registro o agli ingegneri capi degli Uffici tecnici erariali o ai capi delle Sezioni staccate degli Uffici tecnici erariali. Quello delle violazioni alle disposizioni dell'art. 57-bis e' di competenza esclusiva degli ingegneri capi degli Uffici tecnici erariali o dei capi delle Sezioni staccate degli Uffici tecnici erariali.
    «Il relativo processo verbale e' trasmesso all'intendente di Finanza competente per territorio, per l'applicazione della pena pecuniaria, a norma degli articoli 55 e seguenti della legge 7 gennaio 1929-VII, n. 4».

Art. 2

1. Le spese per quanto occorre al funzionamento delle Commissioni censuarie provinciali sono a carico delle rispettive Provincie, quelle per il funzionamento delle Commissioni censuarie comunali sono a carico dei rispettivi Comuni.

Art. 3

1. Ai membri delle Commissioni censuarie provinciali e' dovuta per ciascun giorno di adunanza una indennita', in misura di lire venticinque al lordo della ritenuta del doppio dodici per cento.

2. Tale indennita' si computa per ciascun giorno di adunanza, anche se nella medesima giornata abbiano luogo piu' riunioni.

3. Ai membri delle Commissioni censuarie provinciali che non risiedono nel luogo dove si tengono le adunanze, sono dovute le seguenti indennita' di viaggio e di soggiorno:

  1. a) per i membri che sono funzionari dello Stato, quelle stabilite dalle disposizioni in vigore per i trasferimenti e le missioni;

  2. b) per i membri che non sono funzionari dello Stato, quelle spettanti ai funzionari dello Stato appartenenti al grado 6° dell'ordinamento gerarchico.

4. Le stesse indennita' spettano per le eventuali missioni che i membri delle Commissioni debbono compiere fuori del capoluogo di provincia, per l'espletamento degli incarichi attribuiti alle Commissioni.

5. Le indennita' di soggiorno di cui ai due precedenti commi sono soggette alle riduzioni di cui al decreto Luogotenenziale 14 settembre 1918, n. 1311, e successive modificazioni, nonche' a quella di cui al R. decreto-legge 20 novembre 1930-IX, n. 1491.

6. La indennita' di cui al 1° comma non e' cumulabile colla diaria di soggiorno fuori residenza.

Art. 4

1. Le mappe catastali possono essere anche altimetriche.

2. L'Amministrazione del catasto e dei servizi tecnici erariali e' autorizzata a formare, mediante riduzione della mappa, carte catastali in scala minore di quelle indicate dall'art. 3 del testo unico delle leggi sul nuovo catasto dei terreni, approvato con R. decreto 8 ottobre 1931-IX, n. 1572.

Capo II. Disposizioni riguardanti i trasferimenti di piccole proprieta' rustiche ed urbane.

Art. 5

1. Per i trasferimenti per atti tra vivi a titolo oneroso di fondi rustici compreso qualsiasi genere di proprieta' rurale anche se non fatti a scopo di arrotondamento della proprieta' fondiaria oppure di fabbricati del valore fino a lire 1000 e da lire 1000 a lire 5000 le imposte di registro ed ipotecarie, la tassa di bollo ed i diritti catastali sono dovuti nelle seguenti misure:

2. Registro:

  1. 1) per valore fino a lire 1000, imposta 1%;

  2. 2) per valore superiore a lire 1000 ma non a lire 5000, imposta 2% esclusa qualunque altra riduzione contemplata dalla tariffa allegato A, annessa alla legge del registro 30 dicembre 1923-II, n. 3269 e successive modificazioni.

3. Trascrizione ipotecaria:

  1. 1) imposta 1 per cento, con deroga alla disposizione contenuta nelle avvertenze generali apposte in calce alla tariffa allegato A, annessa alla legge sulle tasse ipotecarie 30 dicembre 1923-II, n. 3272, che stabilisce per ogni formalita' la tassa minima di lire 10.

4. Qualora l'importo delle imposte di registro e di trascrizione presenti la frazione di una lira, tale frazione e' arrotondata a lire una.

5. Bollo:

  1. 1) per originale, atto pubblico o scrittura privata:

  2. 2) per ogni foglio, tassa L. 4;

  3. 3) per la copia o secondo originale ad uso registro, per la copia ad uso ipoteche, per le note ipotecarie e per la copia al compratore:

  4. 4) per ogni foglio, tassa L. 1;

  5. 5) per manca voltura, tassa L. 1.

6. Le riduzioni delle tasse di bollo sono estese alle domande, agli atti e ai documenti che ai sensi del R. decreto 28 marzo 1929-VII, n. 499, si presentano agli Uffici dei libri fondiari, nonche' ai decreti dei giudici tavolari quando si riferiscono e ordinano solamente la intavolazione del diritto di proprieta', in ordine ai trasferimenti di cui sopra.

7. Sono esenti dalla tassa di bollo gli allegati esclusivamente necessari agli atti di trasferimento di cui al presente articolo, compresi i tipi di frazionamento.

8. Diritti catastali:

  1. 1) per valore fino a L. 1000 L. 0,50

  2. 2) per valore superiore a L. 1000 ma non a L. 5000 » 1 -

Art. 6

1. Qualora, in seguito all'accertamento del valore venale del fondo trasferito ai sensi dell'art. 33 della legge del registro 30 dicembre 1923-II, n. 3269, e successive modificazioni, il valore del trasferimento venga a risultare superiore ai limiti indicati nel precedente art. 5 sono dovute:

  1. a) per i valori che siano risultati superiori a L. 1000 ma non a L. 5000, le imposte riferibili allo scaglione relativo a valori superiori a L. 1000 ma non a L. 5000;

  2. b) per i valori che siano risultati superiori a L. 5000, le normali imposte di registro ed ipotecarie, nonche' la normale tassa di bollo ed i normali diritti di voltura.

2. Anche le tasse complementari di bollo sono riscosse in modo virtuale.

Art. 7

1. Gli onorari e diritti notarili dovuti a norma delle vigenti disposizioni per gli atti di trasferimenti tra vivi ed a titolo oneroso riguardanti fondi rustici, compreso qualsiasi genere di proprieta' rurale anche se non fatti a scopo di arrotondamento della proprieta' fondiaria oppure di fabbricati del valore fino a L. 500, e da L. 500 a L. 1000, sono ridotti:

  1. a) per i trasferimenti suddetti fino al valore di L. 500, ad un terzo;

  2. b) per i trasferimenti suddetti per valori superiori a L. 500 ma non a L. 1000, alla meta'.

2. La detta riduzione non si applica all'onorario proporzionale spettante per il ricevimento dell'atto e ai diritti di iscrizione al repertorio.

Art. 8

1. Dall'entrata in vigore della presente legge sono abrogati gli articoli 1, 2 e 3 del R. decreto-legge 27 giugno 1935-XIII, n. 1227, convertito nella legge 30 dicembre 1935-XIV, n. 2245.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Sant'Anna di Valdieri, addi' 17 agosto 1941-XIX
VITTORIO EMANUELE
Mussolini - Di Revel -
Visto, il Guardasigilli: Grandi