Proroga, per un periodo di due anni, delle agevolazioni fiscali per lo sviluppo del naviglio peschereccio stabilito dalla legge 21 maggio 1940-XVIII, n. 718
Testo vigente
Art. 1
PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200,
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9