Parziale e temporanea esenzione delle imprese nazionali di pesca e di piscicoltura dall'imposta di ricchezza mobile da ogni altra imposta sui redditi industriali
Testo vigente
Art. 1
PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200,
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9