Sospensione, per la durata della guerra e sino a sei mesi dopo la cessazione dello stato di guerra, dell'applicazione delle norme relative alle « vacanze necessarie » riguardanti gli ufficiali dei Corpi militari della Regia marina
Testo vigente
Art. 1
PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200,
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9