Nuove norme per l'organizzazione dei servizi antincendi
Testo vigente
Titolo primo. Ordinamento generale
VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA
Il Senato e la Camera del Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
Art. 1
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 8 MARZO 2006, N. 139
Art. 2
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 8 MARZO 2006, N. 139
Art. 3
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 8 MARZO 2006, N. 139
Art. 4
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 8 MARZO 2006, N. 139
Art. 5
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 8 MARZO 2006, N. 139
Art. 6
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 8 MARZO 2006, N. 139
Titolo secondo. Personale
Capo I. Disposizioni generali.
Art. 7
1. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 8 MARZO 2006, N. 139.
2. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 8 MARZO 2006, N. 139.
3. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 8 MARZO 2006, N. 139.
4. Il Corpo nazionale dei vigili del fuoco e', altresi', autorizzato a reclutare annualmente, a domanda, volontari ausiliari tratti dai giovani tenuti a rispondere alla chiamata alle armi per obbligo di leva nello stesso anno e che abbiano ottenuto il necessario nulla osta dalle competenti autorita' militari; con regolamento adottato dal Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della difesa, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti i requisiti necessari e le modalita' per l'arruolamento nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco in qualita' di vigile volontario ausiliario. La durata massima del servizio dei volontari ausiliari e' di 18 mesi. Il numero dei volontari ausiliari non puo' superare il 10 per cento degli organici vigenti.
Art. 8
1. Ai fini della presente legge e nell'esercizio delle loro funzioni, gli appartenenti ai Corpi dei vigili del fuoco, sia permanenti che volontari, sono agenti di pubblica sicurezza e godono, nei viaggi per servizio, degli stessi benefici concessi agli agenti della forza pubblica circa l'uso dei pubblici trasporti statali, provinciali e comunali.
2. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 8 MARZO 2006, N. 139.
3. COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 8 MARZO 2006, N. 139.
Capo II. Personale permanente.
Art. 9
1. L'ammissione nel ruolo della carriera direttiva dei servizi antincendi avviene mediante pubblico concorso per esami.
2. Gli aspiranti a posti di ispettore in prova, oltre a possedere i requisiti generali di cui all'art. 2 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuito degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica, 10 gennaio 1957, n. 3, devono, altresi', essere in possesso dei seguenti requisiti:
1) diploma di laurea in ingegneria o in archittettura conseguito in una universita' italiana.
2) eta' che, alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione della domanda di ammissione, non deve essere superiore agli anni 30, salve le elevazioni previste dalle vigenti disposizioni; tale limite non potra' in nessun caso eccedere gli anni 35;
3) avere assolto agli obblighi di leva;
4) statura non inferiore a metri 1,65;
5) piena incondizionata idoneita' fisica.
3. All'accertamento della idoneita' fisica procede, prima degli esami scritti, una Commissione medica, composta dall'ispettore sanitario dei servizi antincendi, presidente, e da due medici da rinominarsi dal Ministro.
4. Il giudizio della Commissione medica e' definitivo.
5. I vincitori del concorso sono nominati, con decreto del Ministro, ispettori in prova e comandati a frequentare, presso le Scuole centrali antincendi, un corso a carattere teorico-pratico della durata di sei mesi, al termine del quale, se giudicati idonei, conseguono la nomina ad ispettore e sono iscritti nel ruolo in base alla graduatoria formata al termine del corso stesso.
6. Coloro i quali non sono dichiarati idonei sono ammessi, per una sola volta, agli esami di riparazione, dopo di che, se ancora riconosciuti non idonei, il Ministro dichiara la risoluzione del rapporto d'impiego con decreto motivato. In tal caso spetta all'impiegato una indennita' pari a due mensilita' del trattamento goduto durante il corso.
7. Il giudizio sulle prove di fine corso e' devoluto ad una Commissione presieduta da un prefetto di 1ª classe in servizio presso il Ministero dell'interno e composta dal comandante delle Scuole centrali antincendi e dai docenti del corso.
8. Un funzionario amministrativo della carriera direttiva, in servizio presso la Direzione generale dei servizi antincendi, con qualifica di consigliere di 1ª o 2ª classe, esercita le funzioni di segretario.13
Art. 10
IL D.LGS. 8 MARZO 2006, N. 139, HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE ARTICOLO
Art. 11
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 8 MARZO 2006, N. 139