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Disposizioni concernenti l'importazione e l'esportazione d'energia elettrica

Testo vigente

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA
Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1

1. L'autorizzazione ad importare od esportare l'energia elettrica e' data con decreto del Ministro pei lavori pubblici, d'intesa con i Ministri per gli affari esteri, per le finanze, per le corporazioni, per gli scambi e valute e per le comunicazioni.

2. Nel decreto sono determinate la quantita' massima d'energia da importare od esportare, le condizioni e la durata dell'autorizzazione anche oltre il limite massimo gia' stabilito di dieci anni.

3. Col decreto stesso o con decreto successivo saranno' determinate, d'intesa col Ministero delle comunicazioni, le condizioni di esercizio delle linee telegrafiche e telefoniche abbinate alle linee di trasporto di energia, che attraversano il confine.

Art. 2

1. E' abolito il diritto erariale per chilowattora, stabilito, per l'introduzione di energia elettrica nel Regno, dall'art. 136 del testo unico sulle acque e impianti elettrici 11 dicembre 1933-XII, n. 1775.

Art. 3

1. Restano in vigore le disposizioni sull'importazione ed esportazione di energia elettrica, contenute nel titolo III, capo IV, del citato testo unico, in quanto non siano in contrasto con la presente legge.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta, nella Raccolta ufficiale delle leggi e del decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 26 gennaio 1942-XX
VITTORIO EMANUELE
MUSSOLINI - GORLA - CIANO
- DI REVEL - HOST VENTURI
- Ricci - RICCARDI
Visto, il Guardasigilli: GRANDI