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Istituzione del ruolo degli ufficiali del Corpo degli agenti di pubblica sicurezza e nuova tabella organica dei funzionari di pubblica sicurezza

Testo vigente

Art. 11

1. Il maestro direttore della banda consegue l'avanzamento al grado di tenente al compimento del periodo di servizio prescritto dalle vigenti disposizioni per aver diritto allo stipendio minimo del grado stesso.

2. Il maestro direttore della banda nel grado di tenente continuera' a percepire gli assegni ed indennita' che avrebbe percepito nel grado di sottotenente secondo le norme vigenti.

3. Il limite di eta', per il collocamento a riposo del maestro direttore della banda e' stabilito in anni 60, con facolta' dell'Amministrazione di trattenere ulteriormente in servizio l'ufficiale stesso fino al 65° anno di eta' con provvedimento da rinnovasi di anno in anno, sempreche' risulti accertata la sua piena idoneita' fisica e professionale.

Art. 12

1. Nella prima attuazione della presente legge potranno conseguire la nomina nei vari gradi del ruolo degli ufficiali del Corpo degli agenti di pubblica sicurezza, mediante concorso interno per titoli e giusta graduatoria di merito da compilarsi da apposita commissione, funzionari di pubblica sicurezza del grado corrispondente che all'atto dell'entrata in vigore della legge stessa, siano incaricati delle funzioni di ufficiale o che abbiano esercitate tali funzioni per almeno un biennio.

2. Per partecipare a tale concorso essi dovranno inoltrare entro un mese dall'entrata in vigore della presente legge, apposita domanda al Ministero dell'interno.

Art. 13

1. I posti che risulteranno vacanti dopo effettuate le nomine di cui all'art. 12, escluso quello di maggior generale ispettore, potranno essere conferiti mediante pubblici concorsi per titoli, da bandire entro il limite di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, ed ai quali potranno partecipare:

  1. a) i funzionari di pubblica sicurezza del grado corrispondente che siano ufficiali di complemento di arma combattente del Regio esercito, della Regia marina e della Regia aeronautica;

  2. b) gli ufficiali in servizio permanente effettivo di arma combattente del Regio esercito, della Regia marina, della Regia aeronautica, della Regia guardia di finanza e del Regio Corpo di polizia dell'Africa italiana che rivestano grado corrispondente a quello cui concorrono.

2. Potranno partecipare ai predetti concorsi anche gli ufficiali in posizioni speciali e nella riserva, purche' abbiano rivestito detto grado nel servizio permanente effettivo.

3. Gli aspiranti di cui alla lettera b) del presente articolo dovranno dimostrare di aver conseguito nell'ultimo triennio qualifiche non inferiori a quella di buono con tre o di distinto e dovranno ottenere, per essere ammessi al concorso, il preventivo nulla osta dell'Amministrazione dalla quale dipendono.

Art. 14

1. Tanto i funzionari di cui all'art. 12, quanto i funzionari e gli ufficiali di cui all'art. 13 potranno concorrere per il conferimento del grado immediatamente superiore, escluso quello di maggior generale ispettore, qualora abbiano compiuto almeno tre anni di anzianita' nel grado rivestito. Detto termine va riferito:

  1. a) per gli aspiranti di cui all'art. 12, alla data di entrata in vigore della presente legge;

  2. b) per gli aspiranti di cui all'art. 13, alla data del bando di concorso.

2. Per gli ufficiali in posizioni speciali e nella riserva il triennio di anzianita' va riferito al grado rivestito in servizio permanente effettivo.

Art. 15

1. La Commissione giudicatrice del concorso interno di cui all'art. 12 e dei concorsi pubblici di cui all'art. 13 sara' presieduta dal capo della Polizia e composta da un prefetto in servizio presso il Ministero dell'interno, da un ufficiale generale dell'Arma dei carabinieri Reali, dal direttore capo della divisione personale di pubblica sicurezza e dal direttore capo della divisione Forze armate di Polizia.

2. Le funzioni di segretario della commissione giudicatrice di cui al presente articolo sono esercitate da un funzionario dell'Amministrazione dell'interno di grado non superiore all'8°, in servizio presso la Direzione generale della pubblica sicurezza.

Art. 16

1. Il maggiore generale ispettore sara' nominato a scelta tra coloro che abbiano conseguito, a norma dei precedenti articoli 12, 13 e 14, la nomina a colonnello del Corpo e che abbiano almeno tre anni di anzianita' di grado complessivamente nel Corpo stesso e in quelli di provenienza, ovvero almeno dieci anni di servizio ininterrotto con funzioni di ufficiale nel Corpo degli agenti di pubblica sicurezza.

2. Il giudizio sulla nomina del maggior generale ispettore e' deferito alla commissione di avanzamento di cui all'art. 5.

Art. 17

1. Tanto gli ufficiali nominati in applicazione delle norme di cui all'art. 12, quanto quelli nominati in applicazione delle norme di cui agli articoli 13 e 14, saranno collocati nel ruolo degli ufficiali del Corpo degli agenti di pubblica sicurezza secondo le risultanze di una unica graduatoria di merito da compilarsi in base alla votazione conseguita nei singoli concorsi da ciascuno di essi.

2. A parita' di merito, precederanno quelli che siano gia' in servizio nel Corpo con le funzioni di ufficiale.

Art. 18

1. I funzionari di pubblica sicurezza attualmente investiti delle funzioni di ufficiale del Corpo che non effettueranno a norma dei precedenti articoli il passaggio nel nuovo ruolo degli ufficiali, potranno essere comandati a continuare, in via provvisoria, a prestar servizio nel Corpo con dette funzioni fino a quando non saranno coperti i posti di organico.

Art. 19

1. Fino a tutto il secondo anno dalla data di cessazione dell'attuale stato di guerra il ruolo organico dei funzionari di pubblica sicurezza di cui al precedente art. 10 e' da considerarsi aumentato di sei posti nel grado di questore di 1ª classe e di venti posti nel grado di commissario capo.

2. I suindicati posti saranno soppressi gradualmente, in ragione di un posto per ogni due vacanze che si verificheranno in ciascuno degli anzidetti gradi, successivamente allo scadere del suddetto termine.

Art. 20

1. Il Ministero dell'interno, in deroga a qualsiasi contraria disposizione, e' autorizzato a coprire tutti i posti che si renderanno vacanti nel grado iniziale del ruolo del personale di gruppo A dell'Amministrazione della pubblica sicurezza a mezzo di pubblici concorsi.

Art. 21

1. Con Regio decreto, da emanarsi ai sensi dell'art. 1 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, su proposta del Ministro per l'interno, di intesa con i Ministri per le finanze e per la guerra, verranno stabilite le norme per disciplinare le varie forme di cessazione dal servizio oltre quelle previste dal precedente art. 4, nonche' le norme per l'effettuazione dei concorsi di cui ai precedenti articoli 7 e 8, per lo svolgimento dei corsi di istruzione, per l'avanzamento, per la disciplina, per l'impiego in servizio degli ufficiali, per l'uso della uniforme; e saranno adottate tutte le altre disposizioni necessarie per la esecuzione della presente legge.

Art. 22

1. Tutte le disposizioni contrarie o incompatibili con la presente legge sono abrogate.

2. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 26 gennaio 1942-XX
VITTORIO EMANUELE
MUSSOLINI - Di REVEL
Visto, il Guardasigilli: GRANDI