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Istituzione del ruolo degli ufficiali del Corpo degli agenti di pubblica sicurezza e nuova tabella organica dei funzionari di pubblica sicurezza

Testo vigente

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA
Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle
loro Commissioni legislative, hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1

1. Per provvedere all'inquadramento, alla istruzione ed alla disciplina degli agenti di pubblica sicurezza e' istituito, nel Corpo degli agenti di pubblica sicurezza, il ruolo degli ufficiali (gruppo A).

2. Tale ruolo e' costituito come appresso:

3. Grado

  1. 5° - Maggior generale ispettore . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 6° - Colonnello. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 7° - Tenente colonnello. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 8° - Maggiore. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74 9° - Capitano . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 234 10° - Tenente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . \

  2. 11° - Sottotenente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . / 530 ---- 899 10° e 11° - Maestro-direttore della banda . . . . . . . . . . . . 1 ---- 900

Art. 2

1. Gli ufficiali indicati nell'articolo precedente sono ufficiali di pubblica sicurezza. Essi, nell'ambito di ciascuna Provincia, dipendono dai prefetti e dai questori.

2. Gli ufficiali stessi sono esonerati da qualsiasi richiamo alle armi per istruzione e mobilitazione.

Art. 3

1. Ai predetti ufficiali spetta il trattamento economico continuativo ed eventuale assegnato ai corrispondenti gradi dell'Arma dei carabinieri Reali. Sono del pari ad essi applicabili le disposizioni riguardanti il trattamento di quiescenza ordinario e privilegiato degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri Reali.

Art. 4

1. Gli ufficiali del Corpo degli agenti di pubblica sicurezza possono essere collocati a riposo, su domanda, quando abbiano compiuto venticinque anni di servizio effettivo ed abbiano raggiunto rispettivamente i seguenti limiti di eta':

2. Maggiore generale ispettore anni 58

3. Colonnello » 55

4. Tenente colonnello » 52

5. Maggiore » 50

6. Capitano, tenente e sottotenente » 48

7. Cessano dal servizio di autorita' quando abbiano compiuto venticinque anni di servizio effettivo e raggiunto i seguenti limiti di eta':

8. Maggiore generale ispettore anni 58

9. Colonnello » 62

10. Tenente colonnello » 60

11. Maggiore » 58

12. Capitano » 56

13. Tenente e sottotenente » 50

Art. 5

1. La promozione al grado di maggiore generale ispettore viene conferita a scelta tra gli ufficiali del grado immediatamente inferiore che abbiano una anzianita' di grado di almeno tre anni e che abbiano conseguito nell'ultimo biennio la classifica di ottimo, previa designazione da parte di una commissione di avanzamento che sara' nominata annualmente con decreto del Ministro per l'interno, presieduta dal Sottosegretario di Stato per l'interno, e composta dal capo della Polizia, dal prefetto in servizio presso la Direzione generale della pubblica sicurezza, dal direttore generale degli affari generali e del personale, dal direttore generale dei servizi antincendi, da un ufficiale generale dell'Arma dei carabinieri Reali, dal questore di Roma e dal direttore capo della divisione Forze armate di polizia.4

Art. 6

1. Le promozioni al grado di colonnello e tenente colonnello vengono conferite a scelta agli ufficiali del grado immediatamente inferiore che abbiano una anzianita' di grado di almeno tre anni e che abbiano conseguita nell'ultimo biennio la classifica di ottimo, previa designazione da parte di una commissione di avanzamento presieduta dal Sottosegretario di Stato per l'interno e composta dal capo della Polizia, dal direttore generale degli affari generali e del personale, dal direttore generale dei servizi antincendi, da un ufficiale generale dell'Arma dei carabinieri Reali, dal generale ispettore del Corpo, dal questore di Roma e dal direttore capo della divisione Forze armate di polizia.4

2. Le promozioni al grado di maggiore sono conferite in seguito ad esame di idoneita' da effettuarsi in base al programma e con le modalita' che verranno stabilite col Regio decreto di cui al successivo art. 21. A tale esame potranno partecipare i capitani che abbiano compiuto almeno cinque anni di permanenza nel grado e conseguito nell'ultimo biennio classifiche non inferiori a quella di buono con tre o distinto e siano, dalla commissione di avanzamento di cui al presente articolo, ritenuti meritevoli di parteciparvi.1

3. Le promozioni a capitano e tenente vengono conferito per anzianita' e merito, su conforme parere della commissione di avanzamento di cui al presente articolo, agli ufficiali del grado inferiore che abbiano compiuto rispettivamente cinque anni e due anni nei gradi di tenente e sottotenente.1

4. Le funzioni di segretario della commissione di avanzamento di cui al presente articolo, e di quella di cui all'art. 5, sono esercitate da un funzionario dell'Amministrazione dell'interno o da un ufficiale del Corpo, di grado non superiore all'8°, in servizio presso la Direzione generale della pubblica sicurezza.

Art. 7

1. Un terzo dei posti di organico che si renderanno vacanti e' riservato, nel grado di sottotenente, ai sottufficiali del Corpo che non abbiano oltrepassato l'eta' di 35 anni, siano in possesso del diploma di istituto di istruzione secondaria di 2° grado ed abbiano riportato nell'ultimo biennio classifica di ottimo in qualita' di sottufficiali.

2. Non si applicano le disposizioni di legge relative all'aumento dei limiti di eta' previsti per l'ammissione ai pubblici impieghi.

3. Per conseguire la nomina a sottotenente il personale di cui al primo comma deve fraquentate, con profitto, un apposito corso, di istruzione, della durata di un anno, presso la scuola, ufficiali di pubblica sicurezza al quale e' ammesso mediante concorso per esame.

4. I posti che non possono essere conferiti a norma del presente articolo sono portati in aumento a quelli di cui al primo comma della lettera b) dell'articolo seguente.

Art. 8

1. I rimanenti posti di cui al 1° comma dell'art. 7 verranno conferiti:

  1. a) per un terzo, nel grado di tenente, mediante pubblico concorso per titoli al quale potranno partecipare, previo nulla osta della rispettiva Amministrazione, i tenenti in servizio permanente effettivo di arma combattente del Regio esercito, della Regia marina, della Regia aeronautica, della Regia guardia di finanza e del Regio Corpo di polizia dell'Africa italiana;

  2. b) per due terzi, nel grado di sottotenente, mediante pubblico concorso per titoli al quale potranno partecipare gli ufficiali di complemento di arma combattente del Regio esercito, della Regia marina e della Regia aeronautica che abbiano compiuto un periodo minimo di servizio da ufficiale di almeno sei mesi e siano in possesso della laurea in giurisprudenza, o in scienze politiche ed amministrative, o in scienze economiche e commerciali, o in scienze sociali.

2. Il limite di eta' per partecipare a tali concorsi e' di anni 28.

3. I vincitori di tali concorsi saranno assunti in via di esperimento e dovranno frequentare un apposito corso di istruzione della durata di mesi tre, al termine del quale, se riconosciuti idonei, conseguiranno la nomina ad effettivo.

4. I posti che non potessero essere conferiti a norma del comma a) saranno portati in aumento di quelli di cui al comma b) del presente articolo.

Art. 9

1. Le nomine e le promozioni degli ufficiali del Corpo degli agenti di pubblica sicurezza vengono effettuate con decreto Reale.

Art. 10

1. Al ruolo organico del personale di gruppo A dell'Amministrazione della pubblica sicurezza stabilito con R. decreto 6 dicembre 1940-XIX, n. 1639, e con legge 17 febbraio 1941-XIX, n. 61, e' sostituito il seguente:
Numero
Grado Qualifica dei posti
IV Ispettori generali capi..........................4
V Questori ed ispettori generali...................110
VI Vicequestori.....................................110
VII Commissari capi..................................282
VIII Commissari.......................................410
IX Commissari aggiunti..............................490
X e XI Vicecommissari e vicecommissari
aggiunti.........................................505

Art. 11

1. Il maestro direttore della banda consegue l'avanzamento al grado di tenente al compimento del periodo di servizio prescritto dalle vigenti disposizioni per aver diritto allo stipendio minimo del grado stesso.

2. Il maestro direttore della banda nel grado di tenente continuera' a percepire gli assegni ed indennita' che avrebbe percepito nel grado di sottotenente secondo le norme vigenti.

3. Il limite di eta', per il collocamento a riposo del maestro direttore della banda e' stabilito in anni 60, con facolta' dell'Amministrazione di trattenere ulteriormente in servizio l'ufficiale stesso fino al 65° anno di eta' con provvedimento da rinnovasi di anno in anno, sempreche' risulti accertata la sua piena idoneita' fisica e professionale.