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Disciplina tributaria degli atti relativi all'esercizio del diritto d'autore a norma della legge 22 aprile 1941-XIX, n. 633, e determinazione del diritto demaniale

Testo vigente

Capo I. Tassa di bollo e di concessioni governative.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA
Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1

1. Qualsiasi dichiarazione presentata all'Ufficio' della proprieta' letteraria, artistica e scientifica del Ministero della cultura popolare, in ordine alle denuncie della rivelazione del nome ed all'intendimento di ritirare l'opera dal commercio, di cui, rispettivamente, agli articoli 28 e 142 della legge, deve essere redatta su carta da bollo da lire 6, ai sensi degli articoli 6 e 106 lettera a) della tariffa allegato A alla legge sulle tasse di bollo 30 dicembre 1923-II, n. 3268, e successive modificazioni.

Art. 2

1. Qualsiasi dichiarazione presentata all'Ufficio indicato nell'articolo precedente, in ordine alla riserva di diritti su dischi fonografici o apparecchi analoghi, su fotografie o semplici documentari cinematografici, su progetti di lavoro dell'ingegneria o di altri lavori analoghi, prevista, rispettivamente, agli articoli 77,92 secondo comma, e 99 della legge, deve essere redatta su carta da bollo da lire 6, a norma delle richiamate disposizioni della legge sulle tasse di bollo.

2. La riserva dei diritti previsti nei predetti articoli della legge e' soggetta alla tassa di concessione governativa di lire 10 per ogni disco o apparecchio, fotografia, documentario cinematografico o progetto tecnico. Tuttavia nel caso di dichiarazione contenente come
oggetto della riserva, piu' di un disco o apparecchio o piu' di una fotografia riproducenti una unica opera, in tassa di lire 10 e' dovuta per uno o piu' dischi, apparecchi o fotografie o progetti, fino ad un massimo ai cinque.

3. La dichiarazione deve essere accompagnata dalla ricevuta del pagamento della tassa suddetta.

Art. 3

1. Le istanze per la registrazione di un atto, previste all'art.104 della legge, devono essere redatte su carta da bollo da lire 6, a norma delle richiamate disposizioni della legge sulle tasse di bollo.
E' altresi' dovuta la tassa di concessione governativa di lire 20 per ogni registrazione.

2. La ricevuta del pagamento della suddetta tassa di concessione governativa deve essere unita all'istanza.

Art. 4

1. Per prendere visione del registro pubblico generale, previsto dall'art. 143 della legge, e dei relativi documenti, come pure per il rilascio dei certificati, estratti e copie deve essere corrisposta una tassa di concessione governativa di lire 10. Ogni domanda redatta su carta da bollo da lire 6, a norma delle richiamate disposizioni della legge sulle tasse di bollo, deve essere accompagnata dalla ricevuta della tassa suddetta. Qualora l' istanza richieda il rilascio di certificati, copie, od estratti, deve altresi' essere allegato un foglio di carta da bollo in bianco da lire 4.

2. Per le ricerche da effettuarsi dall'Ufficio sul registro pubblico generale, deve essere corrisposta una tassa di concessione governativa di lire 50. La relativa istanza, da redigersi in carta da bollo da lire 6, deve essere accompagnata dalla ricevuta dell'effettuato pagamento della tassa suddetta.

Capo II. Diritto demaniale.

Art. 5

1. L'ammontare del diritto demaniale, di cui all'art. 175 della legge, e' determinato nella misura del 5 per cento.

Capo III. Disposizioni varie.

Art. 6

1. Le dichiarazioni e le istanze previste all'art. 1 e 2 della presente legge possono essere anche redatte su moduli in carta semplice assoggettati a bollo straordinario, a condizione che siano presentati al competente Ufficio del bollo per la bollazione in numero non inferiore, di volta in volta, a cento esemplari.

Art. 7

1. Il pagamento delle tasse di concessione governativa previste dalla presente legge, e' fatto in modo ordinario mediante versamento sul conto corrente postale dell'Ufficio del registro, concessioni governative, di Roma.

Art. 8

1. La legge richiamata senza altra indicazione nella presente legge e' la legge 22 aprile 1941-XIX, n. 633, per la protezione del diritto di autore e di altri diritti connessi al suo esercizio.

Art. 9

1. Per le valutazioni delle norme stabilite dalla presente legge in materia di tassa di bollo e di tasse sulle concessioni governative si applicano le sanzioni di cui alle vigenti leggi delle tasse di bollo e delle tasse sulle concessioni governative.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a San Vito dei Normanni,
addi' 6 febbraio 1912-XX
VITTORIO EMANUELE
MUSSOLINI - DI REVEL - PAVOLINI - GRANDI
Visto, il Guardasigilli: GRANDI