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Modificazione all'art. 6 della legge 24 dicembre 1908, n. 783, riguardante la unificazione dei sistemi di alienazione e di amministrazione dei beni immobili patrimoniali dello Stato

Testo vigente

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA
Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1

1. L'art. 6 della legge 24 dicembre 1908, n. 783, riguardante la unificazione dei sistemi di alienazione e di amministrazione dei beni immobili patrimoniali dello Stato, e' sostituito dal seguente:
«Art. 6. - Il primo esperimento d'asta e' tenuto, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione, mediante offerte per schede segrete con l'osservanza delle norme di Cui al regolamento per l'esecuzione della citata legge approvato con decreto 17 giugno 1909, n. 454, oppure ad estinzione di candela vergine secondo le disposizioni dell'art. 74 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilita' generale dello Stato approvato con R. decreto 23 maggio 1924-II n. 827.
Se l'incanto noti puo' compiersi nel giorno indicato nell'avviso d'asta, e in questo non siasi altrimenti disposto, sara' continuato nel giorno seguente non festivo.
Qualora il primo esperimento d'asta vada deserto, il secondo avra' luogo mediante offerte per schede segrete con le modalita' di cui al primo comma del presente articolo. L'aggiudicazione sara' pronunziata a favore di colui, la cui offerta sia la maggiore e raggiunga almeno il prezzo indicato nell'avviso d'asta.
Riuscito infruttoso anche il secondo esperimento, la Amministrazione demaniale potra' ordinare ulteriori esperimenti d'asta con successive riduzioni, ciascuna delle quali non potra' eccedere il decimo del valore di stima.
Le aggiudicazioni avvenute nei modi sopra indicati sono di regola definitive, salvo che nell'avviso d'asta sia stato prescritto l'esperimento di un nuovo incanto, in base ad eventuali offerte di aumento non inferiori al ventesimo del prezzo di aggiudicazione ».

Art. 2

1. Il Governo del Re e' autorizzato ad avvalersi, per le norme di cui alla presente legge, del disposto dell'arti- colo 2 della legge 2 ottobre 1940-XVIII, n. 1406, sia per quanto si attiene alla formazione del testo unico delle disposizioni relative alla unificazione dei sistemi di alienazione e chi amministrazione dei beni immobili patrimoniali dello Stato, sia per quanto si riferisce alle modificazioni da apportare, ai sensi dell'art. 1, n. 1, della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, al regolamento per l'esecuzione della legge 24 dicembre 1908, n. 783, approvato con R. decreto 17 giugno 1909, n. 454.

Art. 3

1. La presente legge entra in vigore dal giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del Regno.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a San Rossore, addi' 3 aprile 1942-XX
VITTORIO EMANUELE
MUSSOLINI - DI REVEL
Visto, il Guardasigilli: GRANDI