Forma degli atti di procura a contrarre matrimonio per i prigionieri di guerra
Testo vigente
VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA
Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
Art. 1
1. Per i militari e per le persone che per ragioni di servizio si trovino al seguito delle Forze armate, che siano prigionieri di guerra, la procura a contrarre matrimonio e' ricevuta, in forma pubblica, da un ufficiale o da un sottufficiale delle Forze armate dello Stato.
2. L'atto puo' essere ricevuto anche dal fiduciario designato a' termini dell'art. 43 della Convenzione di Ginevra del 27 luglio 1929-VII, sul trattamento dei prigionieri di guerra, resa esecutiva con R. decreto 28 ottobre 1930-VIII, n. 1615.
3. La procura deve essere speciale ed e' redatta alla presenza, possibilmente, di due testimoni che abbiano la qualita' di militari nelle Forze armate dello Stato.
Art. 2
1. La procura preveduta dall'articolo precedente deve contenere:
1) l'indicazione del nome, cognome, paternita' e maternita', dell'eta', del luogo di nascita e della qualita' della persona che riceve l'atto, del dichiarante e dei due testimoni;
2) l'indicazione del nome, cognome, paternita', maternita', dell'eta' e del luogo di nascita del mandatario e dell'altro sposo;
3) la sottoscrizione della persona che riceve l'atto, del dichiarante e dei testimoni, e, qualora il dichiarante e i testimoni non sappiano o non possono sottoscrivere, la menzione della causa dell'impedimento.
Art. 3
1. L'atto di procura a contrarre matrimonio civile e' trasmesso, per il tramite della Potenza, protettrice, all'ufficio prigionieri di guerra della Croce Rossa Italiana, la quale ne cura l'inoltro all'ufficiale dello stato civile che deve celebrare il matrimonio.
2. Se trattasi di matrimonio da contrarsi da un ufficiale o da un sottufficiale, l'atto di procura e' rimesso, per l'ulteriore inoltro, al Ministero da cui il militare dipende.
3. L'atto di procura cessa di essere valido, trascorsi 90 giorni dal giorno in cui l'atto perviene all'ufficiale di stato civile che deve celebrare il matrimonio.
Art. 4
1. La nullita' della procura per difetti formali non puo' farsi valere decorsi sei mesi da quando chi rilascio' la procura abbia cessato dallo stato di prigionia.
Art. 5
1. Ferme le disposizioni degli articoli 121 e 122 della legge di guerra, il cui testo e' stato approvato con R. decreto 8 luglio 1938-XVI, n. 1415, gli atti di procura, rilasciati nelle forme prevedute dagli articoli precedenti, hanno efficacia anche per contrarre matrimonio religioso secondo il rito cattolico o secondo il rito di uno dei culti ammessi nello Stato.
Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 23 aprile 1942-XX
VITTORIO EMANUELE
MUSSOLINI - GRANDI
Visto, il Guardasigilli: GRANDI