Parziale reintegrazione al capitolo di spesa del Ministero di grazia e giustizia dell'importo delle forniture eseguite negli Istituti di prevenzione e di pena su richiesta delle pubbliche Amministrazioni e dei privati
Testo vigente
VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA
Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
Art. 1
ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 26 LUGLIO 1975, N. 354 COME MODIFICATA DAL D.L. 14 GIUGNO 1993, N. 187, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 12 AGOSTO 1993, N. 296
Art. 2
1. Le spese per il servizio delle industrie negli Istituti di prevenzione e di pena faranno carico ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia.
2. Lo stanziamento di detto capitolo potra', nel corso di ciascuna gestione, essere integrato, con decreti del Ministro per le finanze, fino a raggiungere l'importo corrispondente all'80 per cento dell'ammontare dei versamenti di cui al precedente art. 1.
Art. 3
1. Le disposizioni di cui agli articoli precedenti si applicano anche all'Amministrazione carceraria per le forniture di casermaggio ad uso dell'Amministrazione medesima e per l'azienda domestica.
Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a San Rossore, addi' 3 luglio 1942-XX
VITTORIO EMANUELE
MUSSOLINI - GRANDI - CIANO - VIDUSSONI - TERUZZI - DI REVEL - BOTTAI - GORLA - PARESCHI - HOST VENTURI - RICCI - PAVOLINI - RICCARDI
Visto, il Guardasigilli: GRANDI