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Modificazioni delle norme sui soccorsi giornalieri alle famiglie bisognose dei militari richiamati o trattenuti alle armi

Testo vigente

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA
Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1

1. Gli articoli 3, 8, 10 e 22 della legge 22 gennaio 1934-XII, n. 115, sono sostituiti dai seguenti:

2. Art. 3. - I congiunti che possono beneficiare del soccorso di cui al precedente articolo sono i seguenti:

  1. a) la moglie, anche se separata legalmente, purche' con diritto agli alimenti;

  2. b) i figli (legittimi, legittimati - naturali legalmente riconosciuti o nelle condizioni di cui all'art. 277 Codice civile - adottivi), e i figliastri, purche' siano minori degli anni 15 e non siano muniti di libretto di lavoro od anche di eta' superiore, se inabili al lavoro;

  3. c) i genitori (legittimi, o adottivi, padre e madre di figlio legalmente riconosciuto), i padrigni e le matrigne, purche' abbiano compiuto 64 anni di eta', ovvero siano inabili al lavoro;

  4. d) fratelli e sorelle, orfani di entrambi i genitori o anche solo orfani di padre, qualora siano minori degli anni 15 e non siano moniti di libretto di lavoro o anche di eta' superiore se inabili al lavoro;

  5. e) avo od ava, che abbiano compiuto i 64 anni di eta', ovvero siano inabili al lavoro, e non abbiano figli maschi o altri nipoti maschi, di eta' superiore ai 18 anni, i quali non prestino servizio militare e non siano inabili al lavoro.

3. Del soccorso possono beneficiare anche gli affiliati e gli affilianti, che si trovino nelle stesse condizioni richieste per i congiunti indicati nelle lettere b) e c) del precedente comma.

4. Art. 8. - Non e' ammesso in una stessa persona il cumulo dei soccorsi di cui alla presente legge.
Per i congiunti indicati nella lettera c) dell'art. 3, che abbiano due o piu' figli contemporaneamente alle armi, puo' essere ammesso il cumulo del soccorso, nella misura di un quarto della aliquota base, per non oltre tre figli alle armi.

5. Il soccorso giornaliero e' personale; esso non e' cedibile, ne' pignorabile, ne' sequestrabile.

6. Art. 10. - La concessione dei soccorsi e' deliberata da una Commissione comunale composta:

  1. 1) del podesta' del Comune, presidente;

  2. 2) del comandante dell'Arma dei carabinieri Reali nella cui giurisdizione ai trova il Comune;

  3. 3) del segretario politico del Fascio;

  4. 4) della segretaria del Fascio femminile.

7. Art. 22. - Per le famiglie dei militari rimpatriati, perche' richiamati alle armi in caso di mobilitazione, il' soccorso e' corrisposto non solo ai congiunti rimasti all'estero, ma anche a quelli residenti in Patria, sempre quando risultino le condizioni di bisogno e di carico totale di cui all'art. 1.

8. Il soccorso per i congiunti rimasti all'estero e' concesso e pagato con le modalita' che saranno stabilite dal Ministero dell'interno, d'intesa con le altre Amministrazioni interessate, ed e' corrisposto in moneta locale secondo il cambio della lira italiana all'atto del pagamento nella seguente misura:

9. Parte di provvedimento in formato grafico

10. La misura del soccorso giornaliero spettante alle mogli ed ai figli dei militari di leva e' fissata, dal 15 giugno 1941-XIX in L. 8 per la moglie e in L. 3 per ogni figlio.

11. Il soccorso giornaliero da corrispondersi nel caso previsto dal 2° comma dell'art. 7 e' fissato in L. 8.

12. La misura dei soccorsi stabilita dal presente articolo potra' essere modificata con decreto del Ministro per l'interno, d'intesa con quelli per gli affari esteri, per le finanze, per la guerra, per la marina e per l'aeronautica.

Art. 2

1. L'art. 6 della legge 22 gennaio 1934-XII, n. 115, modificato dall'art. 1 della legge 14 ottobre 1940-XVIII, n. 1844, e' sostituito dal seguente :
Art. 6. - Gli avi e le ave non possono godere del soccorso quando ad esso sia stato ammesso anche uno dei congiunti dei militari indicati alle lettere a), b), c), d), e) ed f) dell'art. 4.

Art. 3

1. L'art. 12 della. legge 22 gennaio 1934-XII, n. 115, modificato dall'articolo unico del R. decreto-legge 1° ottobre 1936-XIV, n. 2087, e' sostituito dal seguente : Art. 12. - Contro i deliberati della Commissione comunale e' ammesso, entro 30 giorni dalla notifica, ricorso alla Commissione provinciale di appello, la quale e' costituita :

  1. 1) del prefetto o di un suo delegato, presidente;

  2. 2) del comandante di zona, di distretto o di presidio, o dai loro delegati, nei capoluoghi di provincia, rispettivamente sedi di tali enti militari;

  3. 3) dell'intendente di finanza o di un suo delegato;

  4. 4) del preside della provincia o di un suo delegato;

  5. 5) del segretario federale del Partito Nazionale Fascista, o di un suo delegato;

  6. 6) della fiduciaria della Federazione dei Fasci femminili o di una sua delegata.

Il prefetto nomina un segretario, scegliendolo tra i funzionari della Prefettura o dell'Intendenza di finanza. Le decisioni della Commissione d'appello sono prese a maggioranza di voti e sono valide con la presenza di almeno tre dei suoi componenti. Nel caso di parita' di voti, prevale quello del presidente. Le Commissioni provinciali di appello decidono, sentite, ove lo credono, le parti interessate.

Art. 4

1. Le disposizioni dell'art. 1, sub art. 3, 2° comma, e dell'art. 2 hanno effetto dal 1° marzo 1941-XIX. Le disposizioni dell'art. 1, sub art. 8, hanno effetto dal 1° luglio 1941-XIX.

Art. 5

1. Il Governo del Re e' autorizzato, sentito il Consiglio di Stato, a coordinare e riunire in testo unico le disposizioni della legge 22 gennaio 1934, n. 115, e delle leggi successive che le hanno modificate.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia., mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a San Rossore, addi' 11 luglio 1942-XX
VITTORIO EMANUELE
MUSSOLINI - DI REVEL - CIANO - TERUZZI
Visto, il Guardasigilli: Grandi