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Coordinamento di talune norme riguardanti agevolazioni tributarie in materia di edilizia e differimento di termini a causa dello stato di guerra

Testo vigente

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA
Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1

1. Ai fini dell'esecuzione venticinquennale dalla normale imposta sui fabbricati e dalle relative sovrimposte comunale e provinciale, nonche' delle agevolazioni concernenti le tasse e le imposte indirette sugli affari, il Ministro per i lavori pubblici, di concerto con quello per le finanze, ha facolta' di dilazionare, fino al periodo massimo di due anni dalla cessazione dello stato di guerra, i termini fissati in provvedimenti speciali di approvazione di piani regolatori, per l'inizio e l'ultimazione della costruzione di nuovi fabbricati, quando i lavori relativi non abbiano potuto essere iniziati od ultimati per effetto dei divieti di nuove costruzioni stabiliti col R. decreto-legge 19 giugno 1940-XVIII, n. 953, convertito nella legge 28 novembre 1940-XIX, n. 1727, e col decreto-legge 14 novembre 1941-XX, n. 1231, convertito conImodificazioni nella legge 19 gennaio 1942-XX, n. 9.

2. Resta ferma, in ogni caso, la decorrenza dell'esenzione venticinquennale dal giorno successivo alla scadenza del termine di ultimazione originariamente stabilito dai rispettivi provvedimenti di approvazione dei piani regolatori, ovvero da quelli emanati per l'esecuzione dei medesimi.

3. Il decreto interministeriale concernente la dilazione sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del Regno.

Art. 2

1. Per le societa' cooperative edilizie, ancora esistenti alla data della pubblicazione della presente legge, i termini di dieci anni e di venti anni di cui agli articoli 147, 1° comma, e 149, lettera b), del testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica, approvato con il R. decreto 28 aprile 1938-XVI, n. 1165, i quali siano scaduti o vengano a scadere dal 1° gennaio 1938-XVI, e durante il tempo della guerra, sono estesi a due anni dopo la cessazione dello stato di guerra.

2. Non sono, pero', restituibili le tasse e le imposte indirette sugli affari gia' percette, in misura ordinaria, al momento dell'entrata in vigore della presente disposizione.12

Art. 3

1. Sono esenti dall'imposta di ricchezza mobile gli interessi dei mutui concessi dagli enti ed istituti di cui agli articoli 1 e 4 del testo unico 28 aprile l938-XVI, n. 1165, a tenore e pei fini del testo unico medesimo.

2. La stessa esenzione e' applicabile anche agli interessi sui mutui concessi da societa' e privati per la costruzione di case popolari.
Ne sono altresi' esenti gli utili di gestione corrisposti ai soci assegnatari di aree o di case a sgravio del prezzo di acquisto o delle pigioni delle societa' cooperative e di mutuo soccorso.

3. Ferma restando l'esenzione per gli interessi sui mutui gia' stipulati alla data di entrata in vigore della presente legge, sotto l'impero delle disposizioni legislative le quali prevedevano tale esenzione, sono abrogati l'art. 157 del testo unico predetto e l'ultimo comma dell'art. 153.

Art. 4

1. Al secondo comma dell'art. 50 del testo unico delle disposizioni sull'edilizia popolare ed economica, approvato con R. decreto 28 aprile 1938-XVI, n. 1165, e' sostituito il seguente:
«Qualora il procuratore delle imposte ritenga che non sussistano le condizioni richieste per le case popolari od economiche, comunichera' la sua opposizione motivata alla parte interessata, la quale potra' produrre ricorso in via amministrativa al Ministro per i lavori pubblici, il quale decide previa intesa col Ministro per le finanze».

Art. 5

1. Agli effetti delle esenzioni ed agevolazioni concernenti le imposte dirette, anche se previste dalle leggi di approvazione dei piani regolatori, si considerano nuove costruzioni le sopraelevazioni, le trasformazioni di soffitte e gli ampliamenti, ancorche' costituiti da singoli vani, degli edifici preesistenti.

Art. 6

1. Agli effetti delle esenzioni temporanee ed agevolazioni concernenti la normale imposta sui fabbricati e le relative sovrimposte si considera, in ogni caso, qualunque sia la dizione usata dalle vigenti disposizioni legislative in materia, l'epoca nella quale le costruzioni si rendono effettivamente abitabili o servibili all'uso cui sono destinate, ai sensi dell'art. 18 della legge organica del 26 gennaio 1865, n. 2136.

Art. 7

1. Le esenzioni ed agevolazioni previste per le case di abitazione, sono applicabili anche ai locali destinati a negozi, quando i medesimi rappresentino un accessorio, appartengano al medesimo proprietario ed il reddito non superi il quarto di quello dell'intero edificio. In caso diverso la esenzione rimane limitata alla sola parte destinata ad abitazione.

Art. 8

1. L'esenzione prevista dall'ultimo comma dell'art. 159 del testo unico 28 aprile 1938-XVI, n. 1165, per le case di abitazione costruite da contadini ed altri lavoratori agricoli, da operai ed artigiani nel territorio di Comuni non capoluoghi di Provincia, compete a condizione che le case siano abitate dai rispettivi proprietari.

2. E' tuttavia consentita l'esenzione nel caso che i locatari rivestano anch'essi la qualita' di contadini, lavoratori agricoli, operai e artigiani.

3. La qualita' di contadino o lavoratore agricolo si desume con riferimento all'art. 4, lettera a) del regolamento 24 agosto 1877, n. 4024, per l'imposta sui fabbricati.

Art. 9

1. L'esenzione prevista dall'art. 168 del testo unico 24 aprile 1938-XVI, n. 1165, per le ricostruzioni di caso dichiarate inabitabili e gli alloggi ricavati mediante ricostruzione o radicale trasformazione di locali terreni gia' adibiti ad uso negozio, magazzini ed abitazioni infette o malsane, con l'eventuale annessione di locali immediatamente sovrastanti, quando cio' sia reso indispensabile per ottenere, pei nuovi locali di abitazione, l'altezza imposta dai regolamenti, e' subordinata, a pena di decadenza, alla preventiva denunzia all'Ufficio distrettuale delle imposte e l'inabitabilita' deve essere dichiarata dalle competenti autorita', prima della demolizione. Ove manchi la preventiva dichiarazione di inabitabilita' la esenzione e' concessa ai vani nuovi costruiti oltre l'altezza del fabbricato preesistente, ovvero su urea libera. Agli effetti di cui sopra sono anche considerati vani nuovi quelli che solo parzialmente si elevano oltre l'altezza del fabbricato preesistente o solo parzialmente si estendono su area libera, sempre quando rispettivamente nella loro altezza e nella loro superficie prevalga la parte nuova rispetto a quella da considerare assorbita nell'altezza o nella superficie del fabbricato preesistente.

2. L'esenzione medesima e' concessa alle ricostruzioni di case imposte dall'attuazione dei piani regolatori. Le case ricostruite ad iniziativa dei possessori, ancorche' comprese nel perimetro dei piani regolatori, beneficiano solo delle altre agevolazioni previste dalle leggi generali e speciali.

Art. 10

1. Salvo i casi espressamente previsti dalla legge, le esenzioni ed agevolazioni tributarie concernenti l'imposta fabbricati e le relative sovrimposte, non sono cumulabili, neppure in successivi periodi di tempo.

2. COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 29 GENNAIO 1958, N. 645.

3. Gli immobili contemplati dalla citata legge, tanto se soffittati quanto se usati dal proprietario, sono descritti nel vigente catasto mediante l'elencazione degli elementi costitutivi, quali gli edifici, le aree, i generatori della forza motrice, le dighe, i canali adduttori o di scarico, la rete di trasmissione e di distribuzione di merci, prodotti o servizi, i binari anche se posti su aree pubbliche ovvero nel relativo soprassuolo o sottosuolo, le gallerie, i ponti e simili.

Art. 11

1. Fino a quando non saranno emanate nuove disposizioni legislative gli edifici, tanto agli effetti delle esenzioni temporanee quanto dello sgravio per sfitto, si considerano secondo le norme ed i criteri attualmente vigenti per l'imposta sui fabbricati.

2. La domanda di sgravio per sfitto dovra' essere presentata entro il perentorio termine di trenta giorni da quello in cui il fabbricato cesso' di essere affittato e ripetersi, a pena di decadenza, entro trenta giorni dal compimento dell'anno durante il quale il fabbricato non venne affittato.