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Legge sul monopolio dei sali e dei tabacchi

Testo vigente

Titolo primo. Monopolio del sale

Capo I. Estensione del monopolio

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA
Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1 Oggetto del monopolio

1. La estrazione del sale dall'acqua del mare, dalle sorgenti saline, dalle miniere, la produzione del sale in qualunque altro modo, la. raccolta, l'introduzione e la vendita del sale sono soggette a monopolio di Stato in tutto il territorio del Regno, fatta eccezione per la Sicilia, per la Sardegna e per le isole minori ad esse adiacenti, per la provincia di Zara e per i comuni di Livigno e di Campione d'Italia.1114

Art. 2 Definizione del sale agli effetti fiscali

1. Agli effetti di questa legge e' considerato sale il cloruro di sodio ed ogni altra miscela di sali nella quale il cloro sia in proporzione maggiore di 15,2 ed il sodio di 9,8 per cento.

2. Ai soli effetti dell'introduzione nel territorio della Repubblica, soggetto a monopolio, sono equiparati al sale i prodotti non destinati ad uso alimentare che contengono cloruro di sodio in quantita' superiore al 25 per cento.

Capo II. Deroghe al divieto di produzione

Art. 3 Estrazione e fabbricazione di sale da parte di privati

1. L'Amministrazione dei monopoli puo' autorizzare:

  1. 1) l'estrazione del sale dai giacimenti e dall'acqua di sorgenti e la produzione del sale come sottoprodotto di lavorazione industriale, nel territorio della Repubblica soggetto a monopolio, a fine di esportazione o di impiego per le industrie menzionate nell'art. 21.

La concessione , ad eccezione di quella relativa all'estrazione del sale dai giacimenti, e' subordinata al pagamento di un canone annuo da stabilirsi con decreto del Ministro per le finanze, sentito il Consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato;

  1. 2) la fabbricazione di tipi speciali di sale alimentare per il consumo nel territorio della Repubblica soggetto a monopolio, purche' la vendita ne sia riservata alla stessa Amministrazione dei monopoli, alle condizioni da essa stabilite di volta in volta;

  2. 3) la produzione di sale col metodo idrolitico nella preparazione degli estratti alimentari e dei condimenti per minestra. Sull'intero quantitativo di sale in essi contenuto e' dovuto un diritto di monopolio da stabilirsi con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare su proposta del Ministro per le finanze, sentito il Consiglio dei Ministri. Per la riscossione del diritto di monopolio il Ministro per le finanze puo' consentire l'abbonamento annuo.

Art. 4 Estrazione del sale a scopi terapeutici

1. L'Amministrazione dei Monopoli puo' autorizzare la estrazione, dalle acque minerali e dalle sorgenti saline, del sale e delle miscele saline contenenti cloruro di sodio, da impiegare e vendere, esclusivamente, a scopo igienico o curativo.

2. L'autorizzazione e' data a chi dimostri di avere nelle vicinanze delle polle o sorgenti saline apposito stabilimento chiuso, che sia ritenuto dall'Amministrazione adatto al permanente esercizio di una speciale vigilanza da parte degli agenti di finanza.

3. Sul cloruro sodico contenuto nei sali e sulle miscele e' dovuto un diritto di monopolio in misura pari al prezzo di tariffa per la vendita al pubblico del sale industriale.

4. L'Amministrazione puo' sempre disporre che i detti sali o le miscele saline siano resi inadatti uso commestibile mediante trattamento da essa determinato, sentito il Consiglio Superiore di Sanita'.

Art. 5 Preparazione di sale speciale per l'esportazione

1. L'Amministrazione dei Monopoli puo' autorizzare la preparazione, per l'esportazione, di sali speciali da tavola, con sale da essa venduto a prezzo speciale.

Art. 6 Produzione del cloruro di sodio chimicamente puro

1. La produzione e la vendita del cloruro di sodio chimicamente puro sono consentite, a condizione che esse sia fabbricato con l'impiego di sale raffinato ceduto dall'Amministrazione dei Monopoli e sia destinato a scopi scientifici o terapeutici.

Capo III. Deroghe al divieto di introduzione

Art. 7 Introduzione di sale per le industrie

1. Gli esercenti le industrie, esistenti nel territorio della Repubblica soggetto a monopolio, prevedute nei commi primo e secondo dell'art. 20, possono essere autorizzati dall'Amministrazione dei monopoli ad introdurre direttamente dalla Sicilia sale minerale comune, quando questo risulti indispensabile per le esigenze di tali industrie. L'introduzione e' subordinata al pagamento di un diritto di monopolio da stabilirsi con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare su proposta del Ministro per le finanze, sentito il Consiglio dei Ministri.

2. Gli esercenti le industrie, esistenti nel territorio della Repubblica soggetto a monopolio, prevedute nei commi primo e secondo dell'art. 21 possono essere autorizzati dalla Amministrazione dei monopoli ad introdurre il sale comune direttamente dalla Sicilia, dalla Sardegna, dalle isole minori ad esse adiacenti e dalle Colonie soltanto nella quantita' occorrente per le rispettive industrie.

Art. 8 Cautele per l'introduzione del sale indicato nel precedente articolo

1. Il sale direttamente introdotto dagli esercenti le industrie indicate nell'articolo precedente deve essere, a spese dei detti esercenti, reso inadatto ad uso commestibile con l'osservanza delle prescrizioni stabilite dalla Amministrazione dei Monopoli. Le operazioni all'uopo necessarie possono essere compiute sia nei luoghi di produzione, sia negli stabilimenti nei quali il sale deve essere impiegato.

2. L'Amministrazione puo' dispensare dall'obbligo di rendere il sale non commestibile gli stabilimenti industriali che offrono garanzia per l'esercizio della vigilanza.

Art. 9 Introduzione di sale per stabilimenti industriali dei punti franchi e negli stabilimenti a regime di deposito franco

1. Gli stabilimenti industriali situati nei punti franchi e gli stabilimenti a regime di deposito franco possono introdurre direttamente dalle isole non soggette a monopolio, dall'Africa italiana e dagli altri territori soggetti alla. sovranita' dello Stato, il sale occorrente allo esercizio della loro industria, in esenzione da diritto di monopolio.

Art. 10 Introduzione di sale per uso personale

1. L'Amministrazione dei Monopoli puo' autorizzare, esclusivamente per uso personale, la introduzione nel territorio del Regno soggetto a monopolio, di sali speciali da tavola, nella quantita' non eccedente 5 chilogrammi, col pagamento di un diritto di monopolio nella misura del 150 per cento del prezzo fissato per la vendita al pubblico del sale superiore da tavola.

Art. 11 Introduzione di sale estratto da acque minerali e da sorgenti per uso igienico e curativo

1. L'autorizzazione, indicata nel precedente articolo, puo' essere data senza limitazione di quantita' per il sale estratto per uso igienico o curativo da acque minerali o da sorgenti.

2. Il diritto di monopolio e' dovuto sull'intera quantita' di cloruro di sodio contenuta nei detti sali, ed e' pari al prezzo di vendita al pubblico del sale comune.