Costituzione dell'Istituto di assistenza e previdenza per il personale delle ricevitorie postali e telegrafiche
Testo vigente
Capo I. Disposizioni generali.
VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA
Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
Art. 1
1. A decorrere dal 28 ottobre 1942-XX e' costituito in Roma, con sede presso la Direzione generale delle poste e dei telegrafi, un ente di diritto pubblico, dotato di propria personalita' giuridica, con la denominazione di «Istituto di assistenza e previdenza per il personale delle ricevitorie postali e telegrafiche».
Art. 2
1. L'Istituto provvede:
a) all'assistenza sanitaria indiretta a favore dei ricevitori e gerenti postali e telegrafici e delle loro famiglie;
b) all'educazione ed istruzione di orfani di ricevitori e gerenti postali e telegrafici e di agenti rurali, deceduti in servizio presso l'Amministrazione delle poste e dei telegrafi, sia curandone l'ammissione in convitto sia concedendo sussidi scolastici;
c) all'accoglimento, secondo le disponibilita' di bilancio, dei figli dei ricevitori, dei gerenti e dei supplenti postali e telegrafici, e degli agenti rurali, aventi eta' non inferiore a sei anni e non superiore ai dodici anni, nelle colonie estive gestite dall'Istituto;
d) alla concessione di sussidi in favore degli agenti rurali, nei casi di malattie acute con conseguente assenza dal servizio e dopo il trentesimo giorno, in misura non eccedente la meta' della retribuzione e per un tempo non superiore a otto mesi;
e) ad altre forme di assistenza deliberate dal Consiglio di amministrazione ed approvate dal Ministro per le comunicazioni d'intesa coi Ministro per le finanze.
Capo II. Assistenza sanitaria.
Art. 3
1. Sono iscritti all'assistenza sanitaria tutti i ricevitori ed i gerenti postali e telegrafici, i quali debbono versare all'Istituto un contributo mensile di lire sei.
2. L'Amministrazione delle poste e dei telegrafi concorre alla spesa per l'assistenza sanitaria con una somma annua pari all'importo complessivo dei contributi degli iscritti.1
Capo III. Gestione, educazione ed istruzione orfani e colonie estive.
Art. 4
1. Sono inscritti alle gestioni per l'educazione ed istruzione degli orfani e per le colonie estive tutti i ricevitori e gerenti postali-telegrafici e gli agenti rurali effettivi.
2. I contributi mensili da versarsi all'Istituto sono fissati nella misura di lire cinquanta per i ricevitori o gerenti di prima classe; lire quarantacinque per i ricevitori e gerenti di seconda classe; lire trenta per i ricevitori e gerenti di terza classe; lire venticinque per gli agenti rurali effettivi.23
Capo IV. Sussidi agenti rurali.
Art. 5
1. Sono inscritti alla gestione sussidi tutti gli agenti rurali effettivi.
2. Il contributo mensile da essi dovuto all'Istituto e' fissato il lire venticinque.
3. Il contributo annuo dell'Amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni, previsto dall'art. 330, comma terzo, del Codice postale e delle telecomunicazioni e' fissato in lire un milione.
Capo V. Proventi e norme.
Art. 6
1. All'Istituto e' devoluto un quarto dell'importo annuo dell'aggio corrisposto dall'Istituto nazionale della previdenza sociale per vendita di marche per le assicurazioni sociali effettuata nelle ricevitorie e nelle agenzie, restando i rimanenti tre quarti suddivisi in parti uguali fra il ricevitore interessato e l'Amministrazione postale.
Art. 7
1. Le norme per l'attuazione delle singole provvidenze di cui all'art. 2 saranno stabilite dal Consiglio di amministrazione e approvate dal Ministro per le comunicazioni.
2. Il Consiglio di amministrazione potra' deliberare contributi straordinari a carico degli iscritti alle varie gestioni quando le entrate ordinarie non siano sufficienti a soddisfare gli oneri delle gestioni stesse. Tale deliberazione dovra' essere sottoposta all'approvazione dei Ministri per le comunicazioni e per le finanze.
3. Il Consiglio stesso puo' accettare oblazioni e contributi eventuali da parte dell'Amministrazione delle poste e dei telegrafi e di altri enti.
Capo VI. Norme comuni alle varie gestioni.
Art. 8
1. L'Istituto e' considerato Amministrazione dello Stato agli effetti di tutte le imposte e tasse, anche per quanto riguarda l'applicazione dei tributi sulle erogazioni da esso disposte.
2. Esso inoltre gode dell'esenzione delle tasse postali telegrafiche di ogni specie, anche per quanto concerne i conti correnti postali ed il servizio delle riscossioni ivi compreso il diritto fisso per l'eventuale protesto.
3. Le domande per il conseguimento dei benefici dell'Istituto e i documenti che le corredano sono esenti dalle tasse di bollo.
Art. 9
1. I crediti dell'Istituto verso gli iscritti o loro aventi causa sono considerati crediti dello Stato per ogni effetto di legge.
2. Con le norme stabilite dal testo unico 14 aprile 1910, n. 639, l'Istituto puo' procedere su tutti i beni mobili ed immobili, presenti e futuri dell'iscritto e suoi aventi causa per il recupero dei propri crediti.
Art. 10
1. L'assistenza legale e la rappresentanza e difesa in giudizio dell'Istituto sono affidate alla Regia avvocatura dello Stato. A tal fine l'Istituto e' considerato Amministrazione dello Stato, ferme restando le norme ordinarie di procedura civile relative alla notifica degli atti e alla competenza dell'autorita' giudiziaria.
Art. 11
1. L'Amministrazione delle poste e dei telegrafi concede all'Istituto l'uso gratuito dei locali di ufficio.