Disposizioni relative alle procure dei prigionieri di guerra e degli internati
Testo vigente
VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA
Il Senato e la Camera dei Fasci e delle Corporazioni, a mezzo delle loro Commissioni legislative, hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:
Art. 1
1. Le procure in qualunque forma rilasciate da coloro che siano prigionieri del nemico o da questo internati hanno effetto nel territorio dello Stato, qualora presentino sufficienti elementi di autenticita'.
Art. 2
1. Ai fini dell'articolo precedente l'atto di procura deve essere presentato al presidente del tribunale del luogo in cui la procura deve farsi valere. Il presidente, sentito il pubblico ministero e assunte, se del caso, le informazioni che creda opportune, attribuisce efficacia alla procura mediante un visto da apporre in calce o a margine dell'atto. L'atto di procura, munito del visto, puo' farsi valere in tutto il territorio dello Stato.
2. Il ricorso per ottenere il rilascio del visto e' presentato, senza che sia necessario il ministero di procuratore legale, alla cancelleria del tribunale o per il tramite della cancelleria della pretura nella cui circoscrizione risiede l'istante.
Art. 3
1. Gli atti del procedimento previsto dall'articolo precedente sono esenti da tassa di bollo.
2. Sono altresi' esenti da tassa di bollo e da imposta di registro le procure previste dall'art. 1, salvo che trattisi di procura generale, la quale deve essere regolarizzata agli effetti della tassa di bollo ed assoggettata alla dovuta imposta di registro nel termine di venti giorni dalla data del visto di cui all'articolo precedente.
Art. 4
1. Le procure previste dall'art. 1 hanno effetto anche se unico oggetto di esse sia il conferimento di mandato speciale ad agire o a contraddire in giudizio, quantunque trattisi di azioni di carattere strettamente personale.
2. Quando il mandatario e' autorizzato ad agire o a contraddire in giudizio, non si applicano le disposizioni di legge, che subordinano la procedibilita' della domanda giudiziale alla comparizione personale della parte.
Art. 5
1. Restano in vigore le disposizioni della legge 23 aprile 1942-XX, n. 456, sulla forma degli atti di procura a contrarre matrimonio per i prigionieri di guerra.
Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 2 aprile 1943-XXI
VITTORIO EMANUELE
MUSSOLINI - DE MARSICO - ACERBO
Visto, il Guardasigilli: DE MARSICO