Modificazione delle formule di giuramento
Testo vigente
IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO
Ha sanzionato e promulga la seguente legge approvata dall'Assemblea Costituente:
Art. 1
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212
Art. 2
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212
Art. 3
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212
Art. 4
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212
Art. 5
1. Per le persone estranee all'Amministrazione dello Stato investite occasionalmente di pubbliche funzioni, che, secondo le preesistenti disposizioni, sono tenute a prestare giuramento con riferimento alla forma istituzionale dello Stato, si applica la seguente formula:
"Giuro di essere fedele alla Repubblica italiana e al suo Capo, di osservare lealmente le leggi dello Stato e di adempiere le funzioni affidatemi con coscienza e diligenza e con l'unico intento di perseguire il pubblico interesse".
Art. 6
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212
Art. 7
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212
Art. 8
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212
Art. 9
ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 13 DICEMBRE 2010, N. 212
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 23 dicembre 1946
DE NICOLA
DE GASPERI - MACRELLI - NENNI - GULLO - SCOCCIMARRO - BERTONE - FACCHINETTI - MI- CHELI - CINGOLANI - GONELLA - ROMITA - SEGNI - FERRARI
- SCELBA - MORANDI - D'A- RAGONA - SERENI - CAMILLI - ALDISIO
Visto, il Guardasigilli: GULLO