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Partecipazione dell'Italia agli Accordi sulla costituzione del Fondo monetario internazionale e della Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo

Testo vigente

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO
Ha sanzionato e promulga la seguente legge approvata dalla Assemblea Costituente:

Art. 1

1. Il Governo della Repubblica e autorizzato ad accettare di divenire membro del Fondo monetario internazionale e della Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo alle modalita' e condizioni stabilite nelle annesse deliberazioni del Consiglio dei Governatori dei due predetti Istituiti (allegati 1 e 2).

Art. 2

1. Gli Accordi sulla costituzione del Fondo monetario internazionale e della Banca internazionale per la ricostruzione e lo sviluppo sono approvati (allegati 3 e 4).

Art. 3

1. Il Ministro per le finanze e il tesoro, di concerto con il Ministro per il commercio con l'estero, e' incaricato della esecuzione della presente legge e dei rapporti da mantenere con le Amministrazioni del Fondo e della Banca e puo' delegare alla Banca d'Italia i compiti inerenti all'intervento dell'Italia nell'amministrazione dei due predetti Istituti.

Art. 4

1. Il Ministro per le finanze e il tesoro e' altresi' autorizzato ad adottare i provvedimenti di carattere finanziario richiesti dall'applicazione degli Accordi, e ad apportare le variazioni di bilancio all'uopo necessarie.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 23 marzo 1947
DE NICOLA
DE GASPERI - SFORZA - CAMPILLI - VANONI
Visto, il Guardasigilli: GULLO