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Approvazione dello scambio di Note effettuato in Roma tra l'Italia e la Francia, circa il recupero di navi mercantili francesi affondate nelle acque territoriali italiane

Testo vigente

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO
Ha sanzionato e promulga, la seguente legge approvata Dall'Assemblea Costituente:

Art. 1

1. Piena ed intera esecuzione e' data allo scambio di Note effettuato in Roma, fra l'Italia e la Francia, il 1° giugno 1946, circa, il recupero di navi mercantili francesi affondate nelle acque territoriali italiane.

Art. 2

1. Per l'attuazione del precedente art. 1 e' autorizzata la spesa di lire 1.200.000.000 da stanziare nello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa (Marina).

2. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.12

Art. 3

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ed ha effetto dal 1° giugno 1946.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 13 novembre 1947
DE NICOLA
DE GASPERI - SFORZA - PELLA - DEL VECCHIO - CINGOLANI
- CAPPA - TOGNI
Visto, il Guardasigilli: GRASSI