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Norme per la repressione dell'attivita' fascista e dell'attivita' diretta alla restaurazione dell'istituto monarchico

Testo vigente

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO
Ha sanzionato e promulga la seguente legge approvata dall'Assemblea Costituente:

Art. 1

1. Chiunque promuove la ricostituzione del disciolto partito fascista, sotto qualunque forma di partito o di movimento che, per l'organizzazione militare o paramilitare o per l'esaltazione o l'uso di mezzi violenti di lotta, persegua finalita' proprie del disciolto partito fascista, e' punito con la reclusione da due a venti anni e con la confisca dei beni.

2. Chiunque vi partecipa e' punito con la reclusione sino a tre anni.1

Art. 2

1. Chiunque promuove un movimento o costituisce un partito diretto alla restaurazione, con mezzi violenti, dell'istituto monarchico, ovvero ne agevola la costituzione, e' punito con la reclusione da uno a quindici anni.

2. Chiunque vi partecipa e' punito con la reclusione sino a due anni.1

Art. 3

1. Chiunque svolge attivita' fascista o attivita' diretta alla restaurazione dell'istituto monarchico, impedendo o ostacolando con atti di violenza o di minaccia o con inganno l'esercizio dei diritti civili o politici dei cittadini, e' punito, qualora il fatto non costituisca reato piu' grave, con la reclusione da uno a dieci anni.1

Art. 4

1. Chiunque, al fine di svolgere alcune delle attivita' prevedute negli articoli precedenti, promuove, forma, dirige o sovvenziona una banda armata di tre o piu' persone, e' punito, per cio' solo, con la reclusione da dieci a trenta anni e con la confisca dei beni.

2. Chiunque partecipa alla banda armata e' punito, percio' solo con la reclusione da tre a quindici anni.1

Art. 5

1. Nella ipotesi di concorso del delitto preveduto nell'articolo 4 con alcuno dei delitti preveduti negli articoli 1, 2 e 3, quando si tratta di fatti che per la loro gravita' sono tali da potere provocare o alimentare la guerra civile, i promotori o i capi possono essere puniti con la reclusione non inferiore ad anni ventuno e, nei casi piu' gravi, con la pena dell'ergastolo e con la confisca dei beni.1

Art. 6

1. Chiunque, per mezzo della stampa o in altro modo, pubblicamente istiga a commettere alcuno dei delitti preveduti negli articoli precedenti, e' punito con la reclusione da uno a otto anni.1

Art. 7

1. Chiunque esalta pubblicamente con i mezzi indicati nell'articolo precedente le persone e le ideologie proprie del fascismo o compie pubblicamente manifestazioni di carattere fascista, e' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.1

Art. 8

1. Chiunque con i mezzi indicati nell'art. 6 fa propaganda per la restaurazione violenta della dinastia Sabauda e' punito con la reclusione da sei mesi a due anni.1

Art. 9

1. Per i delitti preveduti negli articoli precedenti si procede con istruzione sommaria e, quando e' possibile, con giudizio direttissimo.1

Art. 10

1. Nei casi previsti dall'art. 1, con la sentenza di condanna si ordina lo scioglimento dell'organizzazione.1

Art. 11

1. La presente legge cessera' di aver vigore non appena saranno state rivedute le disposizioni relative alla stessa materia del Codice penale, ed in ogni caso non oltre il 31 dicembre 1952.1