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Approvazione dello scambio di Note relativo al danni di guerra ed all'art. 79 del Trattato di pace, effettuato in Roma il 30 luglio 1947 fra l'Italia e la Cina

Testo vigente

IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO
Ha sanzionato e promulga la seguente legge approvata dall'Assemblea Costituente:

Art. 1

1. Piena ed intera esecuzione e' data allo scambio di Note fra l'Italia e la Cina, effettuato in Roma il 30 luglio 1947, relativo ai danni di guerra ed all'art. 79 del Trattato di pace tra le Potenze Alleate e Associate e l'Italia, firmato a Parigi il 10 febbraio 1947.

Art. 2

1. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere con propri decreti alle variazioni di bilancio occorrenti per l'esecuzione dell'Accordo.

Art. 3

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 16 dicembre 1947
DE NICOLA
DE GASPERI - SFORZA - DEL VECCHIO
Visto, il Guardasigilli: GRASSI