Approvazione del Protocollo di emendamento agli Accordi, Convenzioni o Protocolli sugli stupefacenti e dell'annesso al Protocollo stesso
Testo vigente
IL CAPO PROVVISORIO DELLO STATO
Ha sanzionato e promulga la seguente legge approvata dall'Assemblea Costituente:
Art. 1
1. Piena ed intera esecuzione e' data ai seguenti Atti internazionali:
a) Protocollo di emendamento 11 dicembre 1946 agli Accordi, Convenzioni e Protocolli sugli stupefacenti conclusi all'Aja il 23 gennaio 1912, a Ginevra l'11 febbraio 1925, il 19 febbraio 1925, il 13 luglio 1931, a Bangkok il 27 novembre 1931 ed a Ginevra il 26 giugno 1936;
b) Annesso al Protocollo di emendamento agli Accordi, Convenzioni e Protocolli sugli stupefacenti conclusi all'Aja il 23 gennaio 1912, a Ginevra l'11 febbraio 1925, il 19 febbraio 1925, il 13 luglio 1931, a Bangkok il 27 novembre 1931 ed a Ginevra il 26 giugno 1936.
Art. 2
1. Gli Atti internazionali di cui alle lettere a) e b) dell'articolo precedente, entrano in vigore conformemente all'articolo VII, nn. 1 e 2 del Protocollo di emendamento.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 16 dicembre 1947
DE NICOLA
DE GASPERI - SFORZA - DEL VECCHIO - GRASSI
Visto, il Guardasigilli: GRASSI