Norme per l'elezione della Camera dei deputati
Testo vigente
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Promulga la seguente legge approvata dall'Assemblea Costituente:
Art. 1
1. Per l'elezione della Camera dei deputati si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del decreto legislativo 10 marzo 1946, n. 74, con le modificazioni di cui agli articoli seguenti.
Art. 2
1. Il primo ed il secondo comma dell'art. 3 sono costituiti dai seguenti:
"Il numero dei deputati e' in ragione di uno ogni 80.000 abitanti o per frazione superiore a 40.000, calcolati in ciascun collegio in base alla popolazione residente al 31 dicembre 1946, secondo i dati ufficiali dell'Istituto centrale di statistica.
I collegi sono costituiti secondo le circoscrizioni stabilite nella tabella A allegata alla presente legge".
Art. 3
1. Gli articoli 4, 5, 6 e 12 del decreto legislativo 10 marzo 1946, n. 74, sono abrogati e sostituiti dalle disposizioni della legge i ottobre 1947, n. 1058, recante norme per la disciplina dell'elettorato attivo e per la tenuta e la revisione annuale delle liste elettorali della legge 23 dicembre 1947, n. 1453, contenente norme per la limitazione temporanea del diritto di voto ai capi responsabili del regime fascista.
Art. 4
1. L'art. 7 e' sostituito dal seguente: Sono eleggibili a deputati gli elettori che abbiano compiuto il venticinquesimo anno di eta' entro il giorni delle elezioni. Non sono eleggibili per cinque anni dall'entrata in vigore della, Costituzione, oltre coloro che sono stati esclusi per il medesimo periodo dal diritto elettorale attivo:
1) gli ex membri dei direttori federali del partito nazionale fascista, eccettuati coloro che ne abbiano fatto parte di diritto o che abbiano esercitato funzioni esclusivamente amministrative o assistenziali;
2) le ex fiduciarie o vicefiduciarie delle federazioni dei fasci femminili;
3) gli ex segretari politici dei fasci dei comuni con popolazione superiore ai 10.000 abitanti (censimento 1936) e le ex segretarie dei fasci femminili dei medesimi comuni;
4) gli ex prefetti o questori nominati per titoli fascisti;
5) gli ex moschettieri del duce e gli ex ufficiali della milizia volontaria sicurezza nazionale in servizio permanente retribuito, eccettuati gli addetti al servizi religiosi, militari, assistenziali e gli appartenenti alle legioni libiche, alle milizie ferroviaria, postelegrafonica, universitaria alla G.I.L., alla D. I. C. A. T. e Da. cos., nonche' alle milizie forestale, stradale e portuale;
6) chiunque abbia, ricoperto una carica politica del partito fascista repubblicano;
7) gli ex ufficiali che abbiano prestato servizio attivo nelle forze armate della pseudo Repubblica sociale, gli ex componenti delle brigate nere, delle legioni autonome e dei reparti speciali di polizia politica della pseudo Repubblica sociale;
8) i presidi delle province e i podesta' dei comuni con popolazione superiore ai 10.000 abitanti, eccettuati i presidi e i podesta' nominati dopo il 25 luglio 1943 dal Governo legittimo italiano;
9) gli ufficiali superiori e ufficiali generali delle Forze armate dello Stato che, per giudizio di epurazione, siano stati dispensati dal servizio con o senza perdita del diritto a pensione e gli ufficiali di qualunque grado che, per aver cooperato dall'8 settembre 1943 con le forze armate che combattevano contro l'Italia, siano stati cancellati dai ruoli con perdita del grado;
10) gli Impiegati di pubbliche Amministrazioni di grado superiore al 70 dell'ordinamento gerarchico dello Stato o equiparati che, per giudizio di epurazione, siano stati dispensati dal servizio con o senza perdita del diritto a pensione;
11) coloro che per sentenza penale o per decisione amministrativa, l'una e l'altra, parte in giudicato, siano stati riconosciuti collaboratori col tedesco invasore;
12) gli appartenenti all'O. V. R. A.;
13) i direttori, condirettori, vicedirettori, redattori capi di giornali e riviste politiche fasciste;
14) i commissari prefettizi preposti ai Comuni con piu' di 10.000 abitanti nell'ambito del cosiddetto litorale adriatico e della ex zona delle Prealpi;
15) gli autori di libri e testi scolastici di propaganda fascista e i docenti di scuole di mistica fascista.
Sono eccettuati dalla esclusione dalla eleggibilita' coloro che siano stati dichiarati non punibili ai sensi nell'ultimo comma dell'art. 7 del decreto legislativo 27 luglio 1944, n. 159, e coloro i quali prima dell'entrata in vigore della presente legge abbiano ottenuto una pronunzia di proscioglimento da parte della speciale Commissione per le sanzioni elettorali, di cui al decreto legislativo 26 aprile 1945, n. 149. Sono, altresi', eccettuati dalla esclusione dalla eleggibilita' per le cause di cui ai nn. 1, 2, 3, 4, 5, 8 coloro i quali, avendo ricoperto le cariche e gli uffici ivi previsti prima del 3 gennaio 1925, abbiano poi fatto parte della Consulta Nazionale o dell'Assemblea Costituente".
Art. 5
1. L'art. 9 e' sostituito dal seguente:
"Non sono eleggibili:
a) i deputati regionali o consiglieri regionali;
b) i presidenti delle deputazioni provinciali;
c) i sindaci dei capoluoghi di provincia;
d) il capo e vice-capo della polizia e gli ispettori generali di pubblica sicurezza;
e) i capi di Gabinetto dei Ministri;
f) l'Alto Commissario per la Sardegna, il Commissario dello Stato nella Regione siciliana, i prefetti o chi ne fa le veci;
g) i magistrati, salvo che non si trovino in aspettativa all'atto dell'accettazione della candidatura;
h) i vice-prefetti e i funzionari di pubblica sicurezza;
i) gli ufficiali generali e gli ammiragli, gli ufficiali superiori delle Forze armate dello stato, nella circoscrizione del loro comando territoriale.
Le cause di ineleggibilita' stabilite in questo articolo non hanno effetto, se le funzioni esercitate siano cessate almeno novanta giorni prima della data del decreto di convocazione dei comizi elettorali. Tale termine e' stabilito, per la prima legislatura, al giorno precedente l'accettazione della candidatura".
Art. 6
1. Nell'art. 10 sono soppresse le parole: "eccettuati quelli che non provengono dal ruoli dell'Amministrazione degli affari esteri".
Art. 7
1. L'art. 11 e' sostituito dal seguente:
"Non sono eleggibili:
1) coloro che in proprio o in qualita' di rappresentanti legali di societa' o di imprese private risultino vincolati con lo Stato per contratti di opere o di somministrazioni, oppure per concessioni o autorizzazione amministrative di notevole entita' economica, che importino l'obbligo di adempimenti specifici, l'osservanza di norme generali o particolari protettive del pubblico interesse, alle quali la concessione o la autorizzazione e' sottoposta;
2) i rappresentanti, amministratori e dirigenti di societa' e imprese volte al profitto di privati e sussidiati dallo Stato con sovvenzioni continuative o con garanzia di assegnazioni o di interessi, quando questi sussidi non siano concessi in forza di una legge generale dello Stato;
3) i consulenti legali e amministrativi che prestino in modo permanente l'opera loro alle persone, societa' e imprese di cui ai nn. 1 e 2, vincolate allo Stato nei modi di cui sopra.
Dalla ineleggibilita' sono esclusi i dirigenti di cooperative e di consorzi di cooperative, iscritti regolarmente nei registri di prefettura".
Art. 8
1. Il primo comma dell'art. 13 e' sostituito dai seguenti:
"I comizi elettorali sono convocati con decreto del Presidente della Repubblica, su deliberazione del Consiglio dei Ministri.
Lo stesso decreto fissa il giorno della prima riunione della Camera nei limiti dell'art. 61 della, Costituzione".
Art. 9
1. Il primo comma dell'art. 15 e' sostituito dal seguente:
"Le liste dei candidati per il collegio unico nazionale devono essere presentate da non meno di venti delegati effettivi di liste aventi lo stesso contrassegno che assistera' la lista per il collegio unico nazionale".
Il terzo comma e' sostituito dal seguente:
"Nessuno puo' essere candidato nel Collegio unico nazionale se non e' candidato in un collegio circoscrizionale".
Art. 10
1. Al primo comma dell'art. 24, le parole: "con le caratteristiche essenziali del modello descritto nella tabella B, allegata al presente decreto", sono sostituite dalle seguenti: "con le caratteristiche essenziali dei modelli descritti nelle tabelle B, C e D, allegate alla presente legge".
Art. 11
1. L'ultimo comma dell'art. 27 modificato dall'art. 20 del decreto legislativo 23 aprile 1046, n. 219, e' sostituito dal seguente:
"Al presidente dell'ufficio elettorate e' corrisposto dal Comune, nel quale l'ufficio ha sede, un onorario giornaliero di lire 2000 al lordo delle ritenute di legge, oltre il trattamento di missione, se dovuto, nella misura corrispondente a quella che spetta ai funzionari di grado 50 dei ruoli dell'Amministrazione dello Stato.
Ai funzionari statali di grado superiore al 5° spetta, se dovuto, il trattamento di missione inerente al grado rivestito".