Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio per l'anno finanziario 1948-1949
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
Il Presidente della Repubblica promulga la seguente legge:
Art. unico
1. Il Governo e' autorizzato ad esercitare provvisoriamente, fino a quando siano approvati per legge, e non oltre il 31 ottobre 1948, i bilanci delle Amministrazioni dello Stato per l'anno finanziario 1948-49, secondo gli stati di previsione dell'entrata e della spesa ed i relativi disegni di legge, presentati alla Camera, dei deputati.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 29 giugno 1948
EINAUDI
DE GASPERI - PELLA
Visto, il Guardasigilli: GRASSI