Proroga della temporanea sospensione della riscossione del diritto di licenza dovuto sul carbone fossile e sul carbone coke importati nel territorio dello Stato
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. I decreti legislativi 11 maggio 1947, n. 594; 12 novembre 1947, n. 1590; e 9 aprile 1948, n. 445, sono ratificati ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo luogotenenziale 16 marzo 1946, n. 98.
2. La sospensione della riscossione del diritto di licenza sul carbone fossile e sul carbone coke (voce della tariffa doganale 564 et 564-bis) all'atto della loro importazione nel territorio dello Stato, prevista dai decreti legislativi di cui al precedente comma, ha effetto anche per il periodo 1°, luglio-31 dicembre 1948.
Art. 2
1. La presente legge entrera' in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 29 luglio 1948
EINAUDI
DE GASPERI - VANONI - LOMBARDO - MERZAGORA - PELLA
Visto, il Guardasigilli: GRASSI