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Ratifica ed esecutorieta' dell'Accordo di cooperazione economica tra l'Italia e gli Stati Uniti d'America, concluso a Roma il 28 giugno 1948

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare e il Governo a dare piena ed intera esecuzione all'Accordo di cooperazione economica tra l'Italia e gli Stati Uniti d'America, concluso a Roma il 28 giugno 1948.

Art. 2

1. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare al bilancio con propri decreti le variazioni necessarie per la costituzione del conto speciale presso la Banca d'Italia, ai sensi dell'articolo IV, n. 2, dell'Accordo di cui all'art. 1 della presente legge, nonche' per i prelievi previsti dai successivi numeri 3, 4 e 5 dello stesso articolo IV dell'Accordo.

2. Al di fuori dei citati prelievi, la utilizzazione del Conto speciale sara' approvata con legge.

Art. 3

1. Nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1948-49 e' autorizzato uno stanziamento della somma di 40 milioni da porsi a disposizione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per spese dipendenti da studi ed indagini relative all'applicazione degli accordi di cui all'art. 1 della presente legge.

2. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere con propri decreti alle occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 4

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 4 agosto 1948
EINAUDI
DE GASPERI - SFORZA - SARAGAT - VANONI - PELLA - TUPINI - SEGNI - CORBELLINI - LOMBARDO - FANFANI - MERZAGORA
Visto, il Guardasigilli: GRASSI