diritto.io

Aumento dell'indennita' di caropane a favore dei dipendenti dello Stato, degli Enti locali, di ruolo e non di ruolo, e dei pensionati dello Stato e degli Enti locali

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. A decorrere dal 1 agosto 1948, gli importi mensili netti dell'indennita' di caropane, quali risultano dalla applicazione dell'art. 1 del decreto legislativo 6 maggio 1947, n. 433, e dell'art. 1 del decreto legislativo 17 luglio 1947, n. 734, sono aumentati del 150 per cento.

Art. 2

1. Con decreti del Ministro per il tesoro saranno introdotte in bilancio le variazioni occorrenti per l'attuazione della presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 8 agosto 1948
EINAUDI
DE GASPERI - PELLA
Visto, il Guardasigilli: GRASSI