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Determinazione dell'assegno e della dotazione del Presidente della Repubblica e istituzione del Segretariato generale della Presidenza della Repubblica

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. La dotazione del Presidente della Repubblica, prevista dal terzo comma dell'art. 84 della Costituzione, e' costituita dal Palazzo del Quirinale, dai fabbricati San Felice e Martinucci e collegata autorimessa siti in Roma, via, della Dataria, rispettivamente ai nn. 21, 14, nonche' dalla tenuta di Castelporziano esclusi tutti i terreni attualmente affittati, e da tutti i mobili e le pertinenze dei beni medesimi.

2. E' altresi' assegnata alla dotazione del Presidente della Repubblica la somma annua di lire centottanta milioni, da stanziarsi nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro e da corrispondersi in dodici mensilita'.

Art. 2

1. L'assegno personale del Presidente della Repubblica, previsto dal terzo comma dell'art. 84 della Costituzione, e' determinato nella somma annua di lire dodici milioni, da corrispondersi in dodici mensilita'.

2. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare con proprio decreto le variazioni di bilancio necessarie per l'attuazione della disposizione del precedente comma.

Art. 3

1. E' istituito il Segretariato generale della Presidenza della Repubblica, nel quale sono inquadrati tutti gli uffici e i servizi necessari per l'espletamento delle funzioni del Presidente della Repubblica e per l'amministrazione della dotazione prevista dall'art. 1.

2. Il Segretario generale della Presidenza della Repubblica e' nominato e revocato con decreto del Presidente della Repubblica, controfirmato dal Presidente del Consiglio dei Ministri, sentito il Consiglio dei Ministri.

3. Il Segretario rappresenta l'Amministrazione della Presidenza della Repubblica, sovraintente a tutti gli uffici e servizi della Presidenza medesima e propone al Presidente della Repubblica l'approvazione del regolamento interno e dei provvedimenti relativi al personale.

Art. 4

1. Lo stato giuridico ed economico e gli organici del personale addetto alla Presidenza sono stabiliti con decreto del Presidente della Repubblica. Lo stato giuridico ed economico del Segretario generale e' stabilito nelle forme indicate nel secondo comma dell'art. 3.

2. Alle spese per il Segretario generale della Presidenza e per tutto il personale dipendente dal Segretariato si provvede con legge speciale, e, sino a quando questa non sara' emanata, nei modi previsti dall'art. 12 del decreto-legge 3 ottobre 1919, n. 1792.

Art. 5

1. Il personale addetto ai servizi amministrati dal Commissariato istituito con il decreto legislativo 19 giugno 1946, n. 3, puo' essere trasferito alle dipendenze del Segretariato generale della Presidenza della Repubblica, in relazione alle esigenze del Segretariato stesso ed all'idoneita' del personale ad adempiere le mansioni relative.

2. Fin quando non venga attuato il trasferimento, il personale anzidetto e' amministrato dal Segretariato generale.

3. Le modalita' del trasferimento saranno stabilite con successivo provvedimento.

4. Il personale indicato nel primo comma puo' essere altresi' trasferito alle dipendente di Amministrazioni dello Stato, in relazione al titolo di studio posseduto e alle mansioni disimpegnate, nonche' alle esigenze delle Amministrazioni medesime. Il personale di ruolo viene trasferito in ruoli transitori; quello avventizio, nella stessa categoria e con la stessa qualifica posseduta all'atto del trasferimento.

Art. 6

1. I personale di ruolo addetto ai servizi indicati nell'articolo precedente, che non sia trasferito alle dipendenze del Segretariato generale o di Amministrazioni dello Stato a norma dell'articolo stesso, e' collocato a riposo con un aumento di cinque anni del servizio utile al trattamento di quiescenza, sia ai fini del compimento dell'anzianita' necessaria per conseguire il diritto alla pensione, sia ai fini della liquidazione del trattamento spettante.

2. Il personale non di ruolo che non sia trasferito e' licenziato con un aumento di cinque anni dell'anzianita' di servizio utile ai fini della liquidazione dell'indennita'.

3. Al personale che chiede di essere collocato a riposo entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, saranno computati sette anni in aggiunta a quelli di servizio effettivamente prestato.

Art. 7

1. I trasferimenti del personale, previsti dal primo comma dell'art. 5, sono effettuati previo parere di una Commissione costituita:

  1. 1) da un presidente di sezione del Consiglio di Stato o da un consigliere di Stato, designato dal Presidente del Consiglio di Stato, che la presiede;

  2. 2) da un rappresentante del Segretariato generale della Presidenza della Repubblica, designato dal Segretario generale;

  3. 3) da un rappresentante del Ministero del tesoro, designato dal Ministro per il tesoro;

  4. 4) da un rappresentante del personale previsto dal citato art. 5, designato dal Segretario generale.

2. La Commissione e assistita da un segretario e delibera con l'intervento di tutti i suoi componenti. In caso di parita' di voti, prevale quello del presidente.

3. La Commissione e' nominata con decreto del Presidente della Repubblica, controfirmato dal Presidente del Consiglio dei Ministri.

4. Per i trasferimenti presso Amministrazioni dello Stato, a norma del quarto comma del citato art. 5, sono richiesti per il personale di ruolo il parere favorevole dei competente Consiglio di amministrazione; per il personale non di ruolo, la deliberazione della Commissione istituita dall'art. 13 del decreto legislativo 4 aprile 1947, n. 207.

Art. 8

1. I provvedimenti di cui agli articoli 5 e 6 dovranno essere adottati entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

2. Fino a quando non verranno attuati i provvedimenti previsti negli artt. 5 e 6, il personale ivi contemplato dipende ed e' amministrato dal Segretariato generale.

3. Per le spese relative a questo personale si applica l'art. 12 del regio decreto 3 ottobre 1919, n. 1792. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a introdurre le variazioni di bilancio necessarie per far fronte alle spese relative al trattamento di quiescenza e alla corresponsione delle indennita' di licenziamento.

Art. 9

1. Per le esigenze degli uffici del Segretariato generale puo' essere distaccato personale di Amministrazioni pubbliche, con provvedimento dell'Amministrazione da cui il personale stesso dipende.

2. Detto personale e' collocato nella posizione di comando o di fuori ruolo, salva, in questo ultimo caso, l'osservanza dei limiti numerici e di grado previsti per ciascuna Amministrazione.

3. Il collocamento fuori ruolo di personale dello Stato e' disposto di concerto col Ministro per il tesoro.

Art. 10

1. La dotazione e l'assegno del Presidente della Repubblica sono esenti da ogni imposta e tributo presenti o futuri.

2. Rimangono in vigore le particolari agevolazioni in materia di imposte e tasse, previste da leggi speciali per il Capo dello Stato.

Art. 11

1. Il Governo e' autorizzato ad emanare le norme esecutive eventualmente occorrenti per l'applicazione della presente legge.