Agevolazioni fiscali per gli atti e i contratti di retrocessione di beni appartenenti a sudditi delle Nazioni Unite simulatamente trasferiti
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. unico
1. Le esenzioni fiscali stabilite dal decreto legislativo 12 aprile 1945, n. 222, sono estese agli atti ed ai contratti che saranno posti in essere, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, per la retrocessione a favore dei sudditi delle Nazioni Unite dei beni da essi simulatamente trasferiti, prima dello scoppio delle ostilita', al fine di sottrarli alle misure previste dalla legge di guerra, approvata con regio decreto 8 luglio 1938, n. 1415, e successive modificazioni ed aggiunte.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 9 agosto 1948
EINAUDI
DE GASPERI - SFORZA - - GRASSI - VANONI - PELLA
Visto, il Guardasigilli: GRASSI