Aumento dell'indennita' di caropane a favore degli assistiti
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. A decorrere dal 1 agosto 1948, la misura dell'indennita' di caropane, stabilita dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 10 luglio 1947, n. 704, e' elevata a L. 616 mensili.
Art. 2
1. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per far fronte agli oneri derivanti dalla applicazione della presente legge.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 10 agosto 1948
EINAUDI
DE GASPERI - SCELBA - PELLA
Visto, il Guardasigilli: GRASSI