Determinazione della misura dell'indennita' di carovita spettante ai dipendenti statali e degli altri enti pubblici per il trimestre luglio-settembre 1948 e dell'importo dell'indennita' di contingenza da corrispondersi agli invalidi di guerra di prima categoria per il semestre luglio-dicembre 1948
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. Le disposizioni di cui al decreto legislativo 16 aprile 1948, n. 480, si applicano anche per il trimestre lugliosettembre 1948.
Art. 2
1. L'importo dell'indennita' di contingenza, istituita a favore degli invalidi di guerra di prima categoria dall'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 29 aprile 1946, n. 299, e' determinato, con effetto dalla prima rata con scadenza successiva al 1 luglio 1948 e per un periodo di sei mesi, tenendo conto dell'indice medio del costo dell'alimentazione rilevato dall'Istituto centrale di statistica per il trimestre ottobre-dicembre 1947.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 12 agosto 1948
EINAUDI
DE GASPERI - PELLA
Visto, il Guardasigilli: GRASSI