Estensione ai mutilati ed invalidi ed ai congiunti dei morti in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948 delle disposizioni vigenti in materia di pensioni di guerra e di quelle relative ai benefici ed alle provvidenze spettanti ai mutilati ed agli invalidi di guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra
Testo vigente
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:
Art. 1
1. Le vigenti disposizioni che regolano la concessione delle pensioni, degli assegni e delle indennita' di guerra ai militari mutilati ed invalidi ed alle famiglie dei militari morti in guerra sono applicabili ai cittadini che siano rimasti mutilati ed invalidi in conseguenza delle ferite o lesioni riportate in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, e alle famiglie dei morti in occasione ed in conseguenza dei fatti medesimi.
2. Le pensioni, gli assegni e le indennita' di cui sopra sono liquidate nella misura prevista per i cittadini divenuti invalidi e per le famiglie dei cittadini morti per fatti di guerra, maggiorata del venti per cento.
Art. 2
1. Ai fini della concessione delle pensioni, degli assegni e delle indennita' di cui all'art. 1, ove l'interessato non sia in grado di produrre la documentazione prescritta, l'Amministrazione disporra' d'ufficio gli accertamenti integrativi del caso, avvalendosi, per le sue decisioni, di ogni mezzo di prova anche indiretto.
Art. 3
1. Le pensioni dirette hanno decorrenza dall'11 gennaio 1948, quelle indirette dal giorno successivo alla morte del cittadino.
Art. 4
1. La liquidazione delle pensioni, degli assegni e delle indennita' di guerra, di cui all'art. 1, e' effettuata dal Ministero del tesoro - Direzione generale delle pensioni di guerra - con le norme sancite dal regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, e successive modificazioni, in quanto applicabili.
2. La domanda per la liquidazione delle pensioni, assegni ed indennita', deve essere presentata entro il termine perentorio di cinque anni dall'entrata in vigore della presente legge.
3. Per le pensioni indirette, ove la morte sia avvenuta posteriormente all'11 gennaio 1948, detto termine decorre dalla data di trascrizione dell'atto di morte nei registri dello stato civile di Mogadiscio.
4. Chi lascia trascorrere piu' di un anno dalle date suddette senza presentare domanda non e' ammesso a godere della pensione o dell'assegno spettantegli che dal primo giorno del mese successivo a quello della presentazione della domanda stessa.
Art. 5
1. E' in facolta' del Ministro per il tesoro di corrispondere agli aventi diritto, a titolo di anticipazione e fino alla liquidazione definitiva ed al diniego della pensione o dell'assegno di guerra, un assegno provvisorio nella, misura fissata dalle tabelle stabilite per i non combattenti dal decreto legislativo 10 settembre 1947, n. 1108.
2. In caso di diniego della pensione o dell'assegno, l'ammontare dell'assegno provvisorio corrisposto e' abbuonato.
Art. 6
1. Sono estese ai mutilati ed invalidi ed ai congiunti dei caduti per i fatti di cui all'art. 1 le vigenti disposizioni recanti benefici a favore dei mutilati o invalidi di guerra, nonche' dei congiunti dei caduti in guerra, fatta eccezione di quelle relative ai benefici di carriera ed economici attribuiti ai pubblici dipendenti aventi la qualifica di combattenti.
Art. 7
1. Le disposizioni della legge 26 luglio 1929, n. 1397, relative all'Opera nazionale per gli orfani di guerra, del regolamento di detta legge, approvato con regio decreto 13 novembre 1930, n. 1642, ed ogni altra disposizione legislativa e regolamentare che si riferisca alla protezione ed all'assistenza degli orfani di guerra, nonche' tutte le provvidenze emanate in favore dei congiunti dei caduti in guerra, sono estese agli orfani ed ai congiunti dei morti di cui al precedente art. 1.
2. Sono poi estese ai mutilati ed invalidi di cui allo stesso art. 1 le disposizioni della legge 18 agosto 1942, n. 1175, relativa all'Opera nazionale per gli invalidi di guerra, e delle leggi 21 agosto 1921, n. 1342 e 3 dicembre 1925, n. 2151, sull'assunzione obbligatoria degli invalidi di guerra, nonche' ogni altra disposizione legislativa o regolamentare che alle leggi medesime si ricolleghi o che, comunque, concerna la protezione e l'assistenza, agli invalidi predetti.
Art. 8
1. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con proprio provvedimento, le variazioni al bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge.
Art. 9
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 19 agosto 1948
EINAUDI
DE GASPERI - PELLA
Visto, il Guardasigilli: GRASSI