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Concessione di un aumento provvisorio a favore dei pensionati ordinari e di quelli degli Istituti di previdenza

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. Ai titolari di pensioni ordinarie - escluse quelle tabellari, anche se privilegiate - e di assegni vitalizi, temporanei e rinnovabili, liquidati o da liquidarsi a carico dello Stato, e delle Amministrazioni indicate nell'art. 2 del decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 651, a favore degli impiegati civili, del militari, del salariati e delle loro famiglie, e' concesso un aumento provvisorio di:

2. L. 2000 mensili, se trattasi di pensioni o assegni diretti;

3. L. 1000 mensili se trattasi di pensioni o assegni indiretti o di riversibilita'.

4. Il predetto aumento provvisorio e' concesso anche ai pensionati contemplati nell'art. 5 del decreto legislativo luogotenenziale 30 gennaio 1945, n. 41.

5. Nei casi di pensioni in parte a carico dello Stato o delle Amministrazioni richiamate nel precedente primo comma ed in parte a carico di altri enti si applica la norma contenuta nell'art. 3 primo comma, del citato decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 651.

Art. 2

1. L'aumento provvisorio previsto dal precedente art. 1 e' concesso anche ai titolari di pensioni a carico degli Istituti di previdenza amministrati dal Ministero del tesoro - Direzione generale degli istituti di previdenza.

2. Nei casi di pensioni ad onere ripartito si applica l'art. 3 del decreto legislativo 3 maggio 1948, n. 653.

Art. 3

1. Le province, i commi, le istituzioni di assistenza e di beneficenza, gli enti parastatali, ed in genere, gli enti ed istituti di diritto pubblico sono autorizzati ad estendere ai titolari di pensioni facenti carico ai loro bilanci, mediante deliberazioni dei competenti organi, l'aumento di cui al precedente art. 1, con facolta' di contenere la concessione in misura Inferiore a quella prevista dall'articolo stesso.

Art. 4

1. L'aumento provvisorio previsto dalla presente legge va corrisposto a cominciare dalla prima rata con scadenza successiva al 1 luglio 1948 e fino a quando non sara' diversamente disposto.

Art. 5

1. Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare al bilancio, con propri decreti, le variazioni occorrenti per l'attuazione della presente legge.

Art. 6

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e del decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 19 agosto 1948
EINAUDI
DE GASPERI - PELLA
Visto, il Guardasigilli: GRASSI