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Esonero dal pagamento dell'imposta generale sull'entrata per il frumento, la segala e l'orzo vestito, conferiti agli ammassi

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. L'imposta generale sull'entrata, stabilita una volta tanto nella misura del 4 per cento dall'art. 5 del decreto legislativo luogotenenziale 19 ottobre 1944, n. 348, e la relativa addizionale straordinaria dell'1 per cento prevista dall'art. 1 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 25 novembre 1947, n. 1283, non sono applicabili, a partire dal 1 agosto 1948, per il frumento, la segala e l'orzo vestito conferiti all'ammasso e per quelli importati per conto dello Stato, e relative farine, semole e paste alimentari confezionate col solo impiego di semole e farine.

Art. 2

1. La presente legge entra in vigore lo stesso giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addi' 19 agosto 1948
EINAUDI
DE GASPERI - VANONI SEGNI - PELLA
Visto, il Guardasigilli: GRASSI