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Proroga delle disposizioni in materia di locazione e di sublocazione di immobili urbani

Testo vigente

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
PROMULGA
la seguente legge:

Art. 1

1. La data del 30 settembre 1948, indicata dal decreto legislativo 5 maggio 1948, n. 596, per la proroga dei contratti di locazione e di sublocazione, e' sostituita dalla data del 31 dicembre 1948.

2. Sino a tale data e' prorogata anche la disposizione dell'art. 1 del decreto-legge 25 gennaio 1943, n. 162, che sospende l'efficacia delle clausole del divieto di sublocazione.

Art. 2

1. La presente legge entra in vigore nel giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Lo presente legge, munita del sigillo dello Stato, sara' inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Napoli, addi' 29 settembre 1948
EINAUDI
DE GASPERI - GRASSI
Visto, il Guardasigilli: GRASSI